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Scioperi tramite certificati medici: la Cassazione apre la strada agli accertamenti


Ordine Informa

La lotta contro gli scioperi selvaggi attuati a colpi di falsi certificati medici segna un punto importante, grazie alla sentenza n. 48328/2015 della Corte di Cassazione.Secondo la pronuncia, non è possibile escludere la commissione di reati per il semplice fatto che l’assenza collettiva dal lavoro per malattia è giustificata da certificati medici: se esiste il fondato sospetto che l’azione di protesta sia stata attuata con metodi illeciti, è necessario che si svolga il processo penale, in modo da svolgere tutti gli accertamenti necessari a valutare l’attendibilità delle fonti di prova.
Mediante tale ragionamento la Corte ha annullato con rinvio la decisione con cui il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Forlì aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di oltre 30 dipendenti di un’azienda di trasporti, che erano accusati di truffa e interruzione di pubblico servizio per essersi assentati tutti insieme dal lavoro in due giorni consecutivi, e che avevano giustificato la propria assenza mediante la presentazione di appositi certificati medici.
Il Giudice dell’udienza preliminare aveva escluso il rinvio a giudizio di questi lavoratori (ad eccezione di due di loro), in quanto – a suo dire – pur apparendo verosimile che nelle giornate in questione vi fosse stata una forma illegittima di astensione dal lavoro, non sarebbe stato possibile effettuare accertamenti specifici circa la falsità dei certificati medici presentati per giustificare l’assenza e, quindi, non sarebbe stato possibile provare la commissione dei reati ipotizzati.
La Corte di cassazione ha ritenuto lacunoso questo ragionamento sotto un duplice profilo.
Da un lato, la Corte ritiene che il gup abbia violato il principio (di matrice giurisprudenziale) secondo il quale la decisione di non rinviare a giudizio l’imputato si deve fondare solo sull’inadeguatezza e contraddittorietà degli elementi probatori a sostenere l’accusa, mentre non può fondarsi sulla basedi una valutazione di merito sulle fonti di prova. Il gup, avendo espresso delle valutazioni circa la veridicità della malattia, avrebbe violato tale principio, formulando delle considerazioni merito che potevano trovare posto solo nel corso del dibattimento.
Da un altro lato, la suprema corte rileva che il gup non ha fornito adeguata e sufficiente motivazione delle ragioni per cui sarebbe stato impossibile verificare la falsità delle malattie attestate dai certificati medici presentati dai lavoratori.
Tale ragionamento, osserva la sentenza, è smentito anche dal fatto che per due dei lavoratori imputati è stato disposto il rinvio a giudizio, in quanto avrebbero sollecitato i loro colleghi a partecipare alla protesta mediante la presentazione di falsi certificati. Il rinvio a giudizio di questi due lavoratori, conclude la Corte, conferma che è possibile verificare l’effettiva sussistenza delle malattie denunciate, mediante accertamenti specifici. C’è da sperare che questo approccio di maggior rigore possa aiutare a prevenire queste forme di protesta che, ciclicamente, tornano agli onori della cronaca, soprattutto in occasione delle festività.
(Fonte: Lavoro&Impresa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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