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Possibili novità sui contratti a termine senza causale per la PA


Ordine Informa

Il Decreto lavoro (DL 48/2023), in relazione ai contratti a termine, ha aggiunto il comma 5-bis all’ articolo 19 del Dlgs 81/2015, secondo cui le regole generali in vigore dal 5 maggio scorso sul contratto a termine non trovano applicazione in presenza di particolari condizioni; e precisamente nella pubblica amministrazione, nelle università private e negli enti di ricerca si profila una deroga ampia per i contratti a termine, che possono raggiungere fino a 36 mesi senza causale. Pertanto alle ipotesi escluse continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del Dl 87/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2018. La disciplina previgente prevedeva la possibilità di sottoscrivere un contratto a termine privo di causale per una durata massima di 36 mesi. In attesa dei chiarimenti ministeriali, il comma 5-bis individua due perimetri di applicazione della deroga. Il primo, fa riferimento alle «pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, da istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca». Il secondo perimetro individua specifiche mansioni svolte dai lavoratori cui si applica la deroga e in particolare a quelli chiamati a svolgere «attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa». Se questo sarà confermato, allora tutte le Pa, le università private, gli istituti di ricerca, le società pubbliche che promuovono ricerca e gli enti privati di ricerca, potrebbero stipulare liberamente, e senza causali, i contratti a termine fino a 36 mesi per qualunque attività svolte. E questo perché la norma individua il datore di lavoro meritevole di deroga senza porre alcun limite alle attività. Ad esempio, nell’ambito di università private la maggiore flessibilità porterebbe a stipulare i contratti a termine non solo per i professori che svolgono l’attività di insegnamento, ma anche per il personale tecnico-amministrativo. Oppure, sempre sulla stessa linea, potrebbero accedere alla deroga anche le tante aziende private paritarie per stipulare contratti a termine per l’attività di insegnamento. Anche sul fronte della ricerca tutti i datori di lavoro potrebbero accedere alla deroga per lo svolgimento di attività di ricerca e le attività connesse come il trasferimento know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. È auspicabile che si possa tempestivamente fornire un orientamento ministeriale sul tema, così da consentire le scelte organizzative dei soggetti interessati a questa deroga e soprattutto chiarire se questa deroga è consentita anche nell’ipotesi di somministrazione a tempo determinato.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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