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Più facile tassare con il redditometro


Fisco Ordine Informa

Più facile per l’amministrazione finanziaria emettere il recupero a tassazione con il redditometro. È infatti valido l’avviso di accertamento contenente soltanto gli indici di capacità contributiva anche se non motivato. Non solo: per sconfessare l’atto impositivo non è sufficiente dichiarare che le spese di gestione troppo alte sono sostenute prevalentemente dal coniuge con reddito maggiore. È necessario documentare il contributo economico, in questo caso, del marito. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20649 del 14 ottobre 2015, ha respinto il ricorso di una donna che aveva ricevuto un accertamento basato sul redditometro, privo di qualsiasi motivazione se non l’indicazione dei parametri di capacità contributiva. In poche parole all’obiezione della difesa che contestava la carenza di motivazione dell’atto impositivo, i supremi giudici hanno risposto che in presenza di dati certi e incontestati, considerati indici di capacità contributiva, non è consentito pretendere una motivazione specifica dei criteri in concreto adottati per pervenire alle poste di reddito fissate in via sintetica nel cosiddetto redditometro, in quanto esse, proprio per fondarsi su parametri fissati in via generale, si sottraggono all’obbligo di motivazione, secondo il principio stabilito dalla legge n. 241/1990: quindi, il fisco resta dispensato da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indicativi di capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria.
(Autore: Debora Alberici)

(Fonte: ItaliaOggi)  


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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