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Parasubordinato, stessi diritti normativi per i disabili


Ordine Informa

In una  recentissima sentenza del Tribunale ordinario di Torino, la numero 637/2023, viene stabilito che al lavoratore disabile devono essere garantiti  tutti i benefici previsti dalla legge anche se il rapporto di lavoro è parasubordinato. Negare infatti l’accesso i detti benefici integra una discriminazione vietata dalla normativa comunitaria, con diritto in capo al predetto lavoratore/parasubordinato  al risarcimento del danno per il mancato recupero psico-fisico necessario per godere di un pieno inserimento nella vita familiare e sociale. La vicenda si occupa di un rapporto di lavoro autonomo (nella specie di un professionista convenzionato) e non di lavoro subordinato, pertanto non direttamente soggetto all’applicazione della nota Legge 104/1992. Invero il diritto dei professionisti convenzionati a usufruire di permessi analoghi a quelli disciplinati dalla Legge 104/1992 è stabilito dalla contrattazione collettiva di settore che lo ha introdotto a partire dal 2005 solo per i caregiver e dall’anno 2020 anche per i portatori di handicap.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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