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Orario part time e obbligo di formazione


Ordine Informa

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20259/2023, ha stabilito che e’ legittimo il licenziamento del lavoratore part time che rifiuta di svolgere la formazione obbligatoria, in materia di sicurezza, in orario diverso da quello previsto dal proprio contratto; la prestazione nelle fasce eccedenti l’orario ridotto si qualifica, infatti, come lavoro supplementare e, come tale, non può essere rifiutata.

La sentenza affronta la questione della  sussistenza o l’insussistenza di un obbligo di erogare la formazione in materia di salute e sicurezza durante un orario corrispondente a quello concordato con il lavoratore.

La Corte risolve la questione analizzando l’articolo 37, comma 12, del decreto legislativo 81/2008; tale norma, secondo i giudici di legittimità, si limita a stabilire che la formazione debba avvenire «durante l’orario di lavoro», ma assegna alla nozione un significato molto ampio, comprensivo di ogni periodo in cui venga prestata attività di lavoro, quindi anche in orario eccedente a quello ordinario o “normale”.

Tale espressione, secondo la sentenza, va intesa come riferita a tutti i periodi in cui sono esigibili delle prestazioni da parte del datore di lavoro, anche al di fuori dell’orario ordinario.

L’espressione di «orario di lavoro» viene considerata, quindi, come comprensiva anche dell’orario durante il quale si possono collocare prestazioni esigibili al di fuori dei limiti di tempo ordinari. Esigibilità che, nel caso in questione, sussisteva, in quanto la formazione si sarebbe dovuta svolgere in una fascia oraria qualificabile come «lavoro supplementare»; prestazione che può essere richiesta dal datore e rifiutata dal dipendente solo in presenza di comprovate esigenze, lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


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