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Ok alla sanatoria nel caso di rata scaduta nel 2022 ma pagata quest’anno


Ordine Informa

A seguito risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate nel corso del Telefisco del 26 gennaio , i contribuenti che si avvalgono della riduzione delle sanzioni dal 10 al 3%, per i pagamenti relativi alle comunicazioni di irregolarità, cosiddetti avvisi bonari, posso includere anche la frazione scaduta il 31 dicembre 2022, ma pagata  entro la scadenza della successiva, come, ad esempio, in caso di rata scaduta il 31 ottobre 2022, ma pagata entro il 31 gennaio 2023. Sul residuo è dovuta la mini sanzione del 3%.

Consente quindi  l’accesso alla definizione agevolata anche nel caso di rata scaduta nel 2022, ma pagata nel 2023, entro il termine di scadenza della rata successiva.

Al beneficio della mini sanzione occorre aggiungere anche un piccolo sconto sugli interessi, da calcolare sui nuovi importi. La riduzione di 7 punti percentuali, dal 10 al 3%, riguarda gli avvisi bonari relativi alle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva per gli anni 2019, 2020 e 2021 e i pagamenti rateali in corso al 1° gennaio 2023, anche se riferiti ad anni precedenti.

Per i contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata l’agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito un foglio di calcolo per la determinazione delle sanzioni ridotte e per la rielaborazione del piano di rateazione. Per le Entrate, anche nel caso di importo originario non superiore a 5mila euro, è possibile beneficiare dell’estensione del pagamento fino a 20 rate trimestrali.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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