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Licenziamenti con ragioni essenziali


Ordine Informa

Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 35646 del 5 dicembre, viene affermato il principio secondo cui la sola indicazione nella lettera di licenziamento di procedere alla riduzione di personale , quale ragione del recesso datoriale ,è pienamente sufficiente a rendere valido il licenziamento stesso ;  non è   necessario fornire ulteriori dettagli in merito ai criteri di scelta del lavoratore da licenziare.  Infatti, per i giudici di legittimità la corretta applicazione dei criteri di scelta non rileva ai fini della sussistenza o meno della motivazione posta alla base del licenziamento, ma ai fini della valutazione della correttezza del licenziamento sotto il profilo procedurale. La Suprema corte ha dunque ricordato che la motivazione ha la funzione di consentire al lavoratore di comprendere le ragioni del recesso nei suoi termini essenziali.

 Il caso . Un dipendente di una società ha citato in giudizio il proprio datore di lavoro lamentando un vizio nella comunicazione di licenziamento in quanto priva della descrizione dei criteri di scelta utilizzati per individuare il lavoratore da licenziare. Sosteneva dunque l’invalidità del licenziamento perché non supportato da una ragione chiara, specifica e circostanziata. La genericità della lettera di licenziamento comportava, secondo la linea difensiva del ricorrente, un difetto strutturale alla procedura di cessazione del rapporto di lavoro stessa poiché impediva al dipendente stesso la possibilità di apprestare una puntuale difesa anche sotto il profilo probatorio. Infatti, pur essendo reale il calo produttivo della società, tuttavia la lettera di licenziamento non riportava esplicitamente la prova dell’effettiva perdita, risultando così per la difesa del lavoratore non motivata. Al contrario la difesa della società ha sostenuto nella propria memoria difensiva di avere puntualmente descritto le ragioni del licenziamento e di averle rese contestualmente alla lettera. Con questa sentenza , i giudici sostengono che  la discrezionalità del potere imprenditoriale nella gestione della propria organizzazione produttiva , non può essere compressa. L’organizzazione aziendale è una necessità fisiologica di un processo produttivo. Si presuppone, dunque, che la comunicazione di licenziamento debba riportare una breve descrizione delle ragioni dello stesso, ma che non debba essere analitica, ossia non deve riprodurre tutti gli elementi di fatto e di diritto alla base del provvedimento di cessazione del rapporto di lavoro. La pronuncia si pone all’interno di un contrasto giurisprudenziale che vede alternarsi due posizioni interpretative contrapposte. La posizione minoritaria ha sostenuto che l’indicazione della motivazione del licenziamento nella comunicazione non poteva riportare solo gli elementi essenziali. Secondo questo orientamento è l’esigenza della procedura stessa che impone al datore di lavoro di provare nel corso del giudizio la sussistenza reale della ragione posta alla base del licenziamento. Al contrario per l’orientamento di segno opposto la motivazione riguarda esclusivamente l’aspetto sostanziale del licenziamento e come tale rientra nella sfera del potere discrezionale del datore di lavoro.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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