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Nuovo fringe benefit 2022: soglia di esenzione


Ordine Informa

Per effetto della crisi energetica e del conseguente caro bollette, il Governo, con il decreto Aiuti bis, ha innalzato la soglia di esenzione dei benefit aziendali che possono essere concessi ai dipendenti, includendovi anche le somme erogate o rimborsate al lavoratore per il pagamento di utenze domestiche. In particolare, l’articolo 12 del D.L. n. 115/2022, convertito, con modificazioni, in legge n. 142/2022 ha previsto che, limitatamente al periodo di imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600 euro. Viene, così, aumentato limitatamente al solo periodo d’imposta 2022 (salvo proroghe), da 258,23 euro a 600 euro, il limite delle somme non imponibili che i lavoratori possono ricevere dal proprio datore sotto forma di fringe benefit.
Logica vuole che , la deroga all’articolo 51, comma 3, del TUIR, richiamata dall’articolo 12 del D.L. n. 115/2022, è da considerarsi totale, ossia anche con riferimento alle ipotesi di imponibilità totale delle somme erogate sotto forma di fringe benefit qualora le stesse superassero il limite di esenzione previsto.
Pertanto, verosimilmente , limitatamente al periodo di imposta 2022, il valore imponibile da tenere in considerazione è solamente quello eccedente la quota esente di 600 euro stabilita dalla norma sopra menzionata. Conseguentemente, nel caso di erogazione di un fringe benefit di 800 euro, sarebbero imponibili solamente le 200 euro eccedenti la soglia massima di esenzione prevista (800 – 600 euro).

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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