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Nuovi limiti economici e dimensionali per i voucher


Ordine Informa

La Legge di Bilancio 2023  ha introdotto importanti novità in materia di prestazioni di lavoro occasionale, in particolare  con riferimento al  superamento del limite relativo al numero di lavoratori dipendenti per poter usufruire dei voucher e l’aumento del limite di compenso erogabile dall’utilizzatore. Per le imprese agricole, invece, è stato introdotto un nuovo regime speciale in via sperimentale per le annualità 2023-2024, per cui la prestazione occasionale può essere richiesta per un massimo di 45 giornate lavorative effettive.
I limiti di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali sono pari a:

  1. Per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  2. Per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;
  3. Per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Con riferimento all’ipotesi di cui al punto 2) (vale a dire nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori) la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo quando si tratta delle seguenti categorie di prestatori:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito di Inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

In merito  al limite dimensionale degli utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale, la Manovra 2023 consente l’accesso al Contratto di prestazione occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Il medesimo limite dimensionale di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo.
La legge prevede alcuni limiti tassativi all’utilizzo del contratto di prestazione occasionale:
per i soggetti con più di dieci dipendenti a tempo indeterminato;

  • Da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • Nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
  • Da parte delle imprese del settore agricolo.

Non è inoltre possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionale da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
I datori di lavoro possono acquisire tali prestazioni occasionali tramite:

  • il Libretto Famiglia, utilizzabile dalle persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore per piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, etc;
  • il Contratto di prestazione occasionale, utilizzabile da professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché dalle Amministrazioni pubbliche.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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