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Novità sul congedo di paternità


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A seguito del via libera del Consiglio dei Ministri del 22 giugno, che recepisce la Direttiva UE 2019/1158 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/06/2019, entra a regime la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi, fruibile dal padre lavoratore nel periodo compreso dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto (sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino): è un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità “alternativo”, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre. Aumenta da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo. E sale, da 6 a 9 mesi, il periodo di congedo parentale coperto dall’indennità pari al 30% della retribuzione. Inoltre cresce, da 6 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale.

Viene esteso il diritto all’indennità di maternità alle lavoratrici autonome e libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio.

Con riferimento ai datori di lavoro (pubblici e privati) che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile, il D.Lgs. prevede che gli stessi sono tenuti a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, nonché a quelle presentate dai

A seguito via libera del Consiglio dei Ministri del 22 giugno , che recepisce la Direttiva UE 2019/1158 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/06/2019, entra a regime la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi, fruibile dal padre lavoratore nel periodo compreso dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto (sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino): è un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità “alternativo”, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre. Aumenta da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo. E sale, da 6 a 9 mesi, il periodo di congedo parentale coperto dall’indennità pari al 30% della retribuzione. Inoltre cresce, da 6 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale.

Viene esteso il diritto all’indennità di maternità alle lavoratrici autonome e libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio.

Con riferimento ai datori di lavoro (pubblici e privati) che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile, il Dlgs. prevede che gli stessi sono tenuti a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, nonché a quelle presentate dai lavoratori che siano caregiver ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge n. 205/2017.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24 Ore)


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