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Novità per i contratti a termine


Ordine Informa

Con la conversione in legge del decreto Lavoro sono state apportate importanti modifiche all’articolo 24 recante la modifica della disciplina del contratto a tempo determinato.
A seguito della novella normativa,  il contratto potrà essere prorogato e rinnovato liberamente sena causali nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle causali .

Ai fini del computo del termine di dodici mesi si dovrà tener conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 48/2015. Ciò significa che ai fini del calcolo della soglia dei 12 mesi – sia per le proroghe sia per i rinnovi – non si dovrà conteggiare il periodo temporale (del rapporto) previsto dai contratti stipulati prima del 5 maggio 2023.
Per quanto concerne la somministrazione , viene modificata la disciplina relativa al  limite quantitativo del ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Difatti si  escludono dal computo del limite (20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore) i lavoratori il cui rapporto di lavoro con il soggetto somministratore sia costituito da un contratto di apprendistato.
Inoltre, con il nuovo comma 1-quater si esclude in via tassativa (anche rispetto alle previsioni contrattuali) dal computo del limite i soggetti in mobilità, i soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, di cui ai numeri 4) e 99) dell’articolo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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