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News Decreto lavoro- Obblighi di informativa ai lavoratori, contratti a termine e proporzionalità delle sanzioni per omesse ritenute previdenziali


Ordine Informa

Le prime indiscrezioni sul Decreto lavoro 2023. Di seguito una bozza provvisoria

Contratti a termine– Le rigide causali per i contratti a termine stabilite dal c.d. decreto dignità dovrebbero essere sostituite da  più specifiche ed inerenti alle esigenze aziendali che verranno previste dai contratti collettivi , oppure dalle R.S.A. o dalle R.S.U.
Dovrebbe inoltre essere introdotta la possibilità che, qualora non presenti nella contrattazione collettiva, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva, le causali potranno essere individuate dalle parti previa certificazione delle stesse .
Non sembra esserci  alcun riferimento sull’abrogazione del contributo addizionale Naspi dello 0,50% previsto per i rinnovi.

Obblighi informativi ai lavoratori (Decreto Trasparenza) –L’onere di informare il lavoratore sulle condizioni di lavoro dovrebbe potersi ritenere assolto,  mediante rimando alla contrattazione collettiva o alla normativa di riferimento.

Proporzionalità delle sanzioni per omesso versamento dei contributi trattenuti ai lavoratori-Dovrebbe essere  introdotta ( si auspica con efficacia retroattiva) , una misura di calcolo delle sanzioni rapportata all’effettivo ammontare dell’importo dei contributi non versati, in luogo del rigido importo minimo attuale di 10.000 euro gravante anche su omessi versamenti di 50 euro.

Deducibilità contributi per lavoratori domestici –Sarà probabilmente innalzata l’attuale soglia di deducibilità pari a 1.549,37 euro portandola ad euro  3.000,00

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori domestici. La cura della casa e l’assistenza quotidiana a persone non autonome o disabili comportano frequenti sforzi fisici che possono essere dannosi per la schiena
Il Decreto (in bozza)  prevede che il lavoratore domestico possa richiedere di essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo n. 81/2008. Tale richiesta verra’ fatta alle strutture territoriali dell’INAIL che vi provvedono con proprie risorse, senza oneri a carico dei datori di lavoro. Le famiglie, quindi, non dovranno prendersi carico di tali spese. La nuova disciplina si applicherà agli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro.


Incentivi contributivi per neet under 30-Dovrebbe essere introdotto uno sgravio contributivo per 12 mesi, pari al 60% della retribuzione di giovani neet (non lavori e non sia inserito in corsi di studi o di formazione ) under 30 iscritti al programma Iniziativa Occupazione Giovani”, per assunzioni a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato avvenute dal 1° giugno al 31 dicembre 2023,  previa presentazione di una domanda,
il nuovo incentivo Neet è cumulabile con l’incentivo under 36/2023.

In caso di cumulo con un’altra misura, l’incentivo è ridotto al 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.


Proroga del contratto di espansione al 2025

La misura del contratto di espansione (art. 41 D.lgs. 148/2015), lo ricordiamo, consente, in caso di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, oltre alla riduzione oraria con ricorso alla Cigs, il prepensionamento dei dipendenti più anziani, ai quali non manchino più di 5 anni per maturare i requisiti della pensione anticipata ordinaria (art. 24 co. 10 DL 201/2011) o di vecchiaia ordinaria (art. 24 co. 6 DL 201/2011)

Gli accordi di esodo con contratto di espansione possono essere conclusi soltanto dalle aziende con almeno 50 dipendenti. Inoltre, ad oggi l’uscita dal lavoro per accedere all’indennità di prepensionamento può avvenire non più tardi del 30 novembre 2023.

Ricordiamo che gli esuberi coinvolti nel contratto di espansione possono uscire dal lavoro qualora non manchino più di 5 anni alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia


Incentivi per assunzione di soggetti all’interno di nuclei familiari percettori della nuova misura di sostegno alla povertà (Garanzia per l’inclusione) dal 1° gennaio 2024:

  • per assunzioni a tempo indeterminato o apprendistato e trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato: esonero pari al 100% dei contributi Inps per massimo 24 mesi e fino a 8.000 euro anno;
  • per assunzioni a termine esonero pari al 50% dei contributi Inps, fino a 4000 euro l’anno per massimo 12 mesi;
  • il 30% del beneficio spetterà alle agenzie per il lavoro coinvolte nella collocazione dei soggetti assunti.


Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative– Come preannunciato dal Ministro più volte, dovrebbe prendere vita lo specifico fondo per la tutela delle vittime durante lo svolgimento di attività formative al lavoro; saranno introdotte ulteriori modifiche ed integrazioni alla disciplina della sicurezza sul lavoro.

Garanzia per l’inclusione –Dal 1° gennaio 2024, abrogato il reddito di cittadinanza, occuperà il suo posto una nuova misura di sostegno alla povertà, che  sarà riservata ai nuclei familiari aventi al loro interno disabili, minori, over 60 o titolari di invalidità civile.
I controlli sulla spettanza della misura saranno effettuati preventivamente all’erogazione del beneficio, che potrà avere una durata massima di 18 mesi con una sola proroga di ulteriori 12.
Un ulteriore specifica misura potrebbe inoltre essere introdotta per i soggetti tra 18 e 59 anni il cui nucleo familiare non ha i requisiti per la garanzia di inclusione.
In tutti i casi, i beneficiari saranno destinatari di percorsi mirati all’inclusione sociale e/o all’inserimento lavorativo ove possibile.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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