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AspI e mini-ASpI ipotesi di sospensione, cumulo e decadenza


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Messaggio Inps n. 2028/2015: sospensione, cumulo e decadenza dell’indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI relativamente allo stato di disoccupazione



L’INPS, con messaggio numero 2028 del 19 marzo 2015 scorso fornisce chiarimenti circa le ipotesi di sospensione, cumulo e decadenza dall’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI relativamente allo stato di disoccupazione.

L’INPS premette che questi chiarimenti sono dovuti in quanto le vicende normative che hanno interessato la legislazione in materia di mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali e in particolare quelle riguardanti l’ampiezza dell’accezione attribuita dal legislatore allo status di disoccupazione.

Effetti sulle indennità in ambito ASpI nelle ipotesi di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato

Le ipotesi di rioccupazione che possono verificarsi nel corso della percezione delle indennità in ambito ASpI sono riconducibili a tre tipologie. A fronte di ciascuna di esse ci si atterrà ai seguenti criteri.

  1. Nel caso in cui un assicurato, in corso di fruizione della indennità ASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo pari o inferiore a sei mesi e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione, trova applicazione l’istituto della sospensione della prestazione ASpI con le modalità di cui al comma 15 dell’art. 2, legge n. 92 del 2012.
  2. Nel caso in cui un assicurato, in corso di fruizione della indennità ASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo superiore a sei mesi e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione, detto assicurato decade dalla prestazione ai sensi del combinato disposto di cui alla lett. a), co. 1 dell’art. 4 del d.lgs. n. 181 del 2000 nonché dell’art. 2, comma 40, lett. a) della legge n. 92 del 2012 che prevede la decadenza dalla indennità in caso di perdita dello stato di disoccupazione.
  3. Nel caso in cui un assicurato, in corso di fruizione della indennità ASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi o con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione – con conseguente conservazione dello stato di disoccupazione – detto assicurato continua a percepire l’indennità di disoccupazione ASpI in corso di fruizione. Verranno applicate tuttavia alla prestazione le riduzioni di cui all’art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012. In questo caso il contribuente è tenuto a comunicare il reddito presunto dalla nuova occupazione entro 30 giorni dall’inizio del lavoro.

Dette indicazioni valgono anche per l’indennità di disoccupazione mini-ASpI, tenuto conto che la sospensione di tale prestazione è ammessa per un periodo massimo di 5 giorni.

Effetti sulle indennità in ambito ASpI nelle ipotesi di cessazione da rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale

Nell’ipotesi in cui un assicurato sia titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento o dimissioni per giusta causa, lo stesso lavoratore – laddove dal rapporto ancora in essere percepisca un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione – potrà formulare, ricorrendo tutti gli altri requisiti, domanda di indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI e percepire la prestazione cumulandola con il reddito da lavoro dipendente. Verranno applicate tuttavia alla prestazione le riduzioni di cui all’art. 2, co. 17 della legge n. 92/2012.

(Fonte: Lavoro e Diritti)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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