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Naspi & Lavoro autonomo preesistente


Ordine Informa

La Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 846/2024 depositata il 9 gennaio 2023, stabilisce che e’ causa di decadenza dalla NASPI la mancata comunicazione, da parte del beneficiario, dello svolgimento di un’attività lavorativa autonoma, anche se la stessa non è nuova, cioè successiva alla percezione dell’indennità di disoccupazione.

L’Istituto nazionale della previdenza sociale,  ha considerato decaduto dalla Naspi un lavoratore che ha svolto contemporaneamente attività lavorativa autonoma, senza comunicare all’istituto di previdenza il reddito che stimava di ricavare dall’attività stessa.  In primo e secondo grado i giudici hanno ritenuto non fondata la decisione dell’INPS, in quanto l’articolo 10 farebbe riferimento all’inizio di una nuova attività di impresa o del lavoro autonomo durante l’erogazione della Naspi, mentre in questo caso il beneficiario era già titolare di partita Iva al momento della richiesta dell’indennità. Inoltre il reddito era stato comunicato, seppur oltre il termine di un mese previsto dalla normativa.

La Cassazione ritiene che l’articolo 10 («il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la Naspi intraprenda un’attività lavorativa…») non si riferisce solo a una «nuova attività», ma a qualunque attività svolta contemporaneamente al percepimento dell’indennità. A supporto di questa interpretazione la Suprema corte effettua una «interpretazione sistematica dell’articolo 10, comma 1, alla luce del precedente articolo 9, comma 3, del Dlgs 22/2015». Quest’ultimo stabilisce che «il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti…e il cui reddito corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13» del DPR 917/1986, «ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASPI, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi all’Inps entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto». In tal caso, il reddito del lavoro che prosegue va comunicato entro 30 giorni dalla richiesta di indennità. L’ INPS, già nella circolare n. 94/2015, scrisse che «il soggetto beneficiario deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di NASPI se l’attività era preesistente».

Dunque, anche in caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo prima dell’erogazione della NASPI, occorre comunicare il reddito presunto all’INPS, entro un mese, non dall’inizio dell’attività ma dalla domanda di indennità.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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