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Mobilità e limiti quantitativi della somministrazione: le regole applicabili nel 2017


Ordine Informa

La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore. E’ in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, – lavoratori in mobilità – ………. (omissis)
Tenuto conto che dal 1° gennaio 2017, risultano abrogati l’istituto della mobilità, l’indennità di mobilità, il collocamento in mobilità e cancellate le liste di mobilità, i lavoratori in possesso del documento di iscrizione alle liste ante 01/01/2017, possono essere impiegati in somministrazione nel 2017, come sistema di esenzione dai limiti quantitativi?

Tutti coloro collocati in mobilità ante 2017, proseguiranno con le regole “economiche” attuali della indennità di mobilità del 2016 fino al termine del periodo autorizzato, anche se la scadenza dovesse verificarsi nel 2017 o oltre. Da gennaio 2017, invece, per chi sarà coinvolto da un licenziamento collettivo si aprirà il paracadute della Naspi, la nuova assicurazione sociale per l’impiego introdotta a maggio 2015, che diventerà il sostegno universale in caso di disoccupazione.

Con l’abrogazione dell’istituto, sostitutito dalla Naspi in relazione alla vecchia indennità, per le assunzioni effettuate nel 2017, viene eliminata non solo la possibilità di usufruire degli sgravi contributivi ma viene eliminata anche la possibilità di godere, per le medesime assunzioni, dell’esenzione dai limiti quantitativi, anche con riguardo a coloro che esibiranno una certificazione di iscrizione alle liste, oramai cancellate!

Fermo restando che per le assunzioni o proroghe avvenute prima del 31.12.2016 ( meglio sino al 31.12.2016) e che hanno una loro termine naturale nel 2017, le stesse saranno portatrici di sgravio previdenzale e di esenzione quantitativa sino alla scadenza naturale. L’eventuale ulteriore proroga, nel 2017, non sarà generatrice nè di esonero contributivo nè di esonero dai limiti quantitativi.

(Autore: Filippo Chiappi)

(Fonte: Lavoro&Impresa) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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