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Meglio non rinviare le ferie  


Ordine Informa


La Corte di cassazione nell’ordinanza 17643/2023, fornendo un quadro delle regole in materia di prescrizione del diritto alle ferie e ai riposi settimanali, precisa che è vietato rinviare le ferie quando è il datore di lavoro a invitarne la fruizione. Si corre il rischio, infatti, di perderne definitamente il diritto, compreso quello relativo alla monetizzazione a fine rapporto di lavoro. Pertanto  il lavoratore che non fruisce delle ferie per sua volontà, nonostante l’invito a farlo del proprio datore di lavoro, rischia di non trovare alcuna indennità sostitutiva per le ferie non fruite nell’ultima busta paga: non solo il danno (non essersi riposato), ma pure la beffa.

La disciplina sulle ferie distingue tre differenti periodi:

– due settimane (quota parte di un “minimo” legale di quattro settimane);

– due settimane (che completa il “minimo legale”);

– eccedenza sulle quattro settimane (del minimo legale), prevista dal Ccnl o dal contratto di assunzione.

La Corte chiarisce che se il datore di lavoro è in grado di provare che il lavoratore, deliberatamente e in piena consapevolezza, si è astenuto dal fruire le proprie ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo questo suo diritto, le norme Ue non sono contrarie alla perdita di tale diritto e neppure, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla perdita definitiva del relativo diritto a un’indennità sostitutiva (per ferie non godute). 

Nell’ordinanza 17643/2023 in esame la Cassazione ha affrontato, tra l’altro, la questione della prescrizione dell’indennità per ferie non godute e, precisamente, in ordine al fatto che il diritto si fosse prescritto in 10 anni anche in corso di rapporto di lavoro. La Cassazione ripercorre le tappe sia del diritto comunitario sia della giurisprudenza, tracciando le linee guida su diritto, gestione e fruizione delle ferie . Pronuncia infine  il nuovo principio secondo cui: «La prescrizione del diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie e ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l’invito ad usufruirne; siffatto invito deve essere formulato in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l’avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato».

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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