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Mance- Operazioni di conguaglio ai fini previdenziali


Ordine Informa

Con la Circolare Inps n. 106 del 20 dicembre 2023, l’Istituto ha provveduto a fornire ai datori di lavoro le indicazioni inerenti le  operazioni di conguaglio 2023.
Tra le novità introdotte a far data dal 2023 dalla Legge di bilancio 197/2022 , rileva un particolare regime fiscale e previdenziale di agevolazione per le somme percepite dai lavoratori del settore privato operanti nell’ambito di strutture ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, da parte della clientela a titolo di erogazioni liberali – ovvero di mance – erogate anche attraverso mezzi di pagamento elettronici.
Dette somme risultano assoggettate a un’imposta sostitutiva Irpef nonché delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota al 5 percento, entro il limite del 25 percento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
Ai fini previdenziali dette somme sono  escluse dalla retribuzione imponibile INPS e  non sono  computate ai fini del calcolo del TFR.
Tuttavia  in caso di superamento del suddetto limite del 25 per cento, atteso che le liberalità in parola costituiscono generalmente reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51 del TUIR, la quota eccedente deve essere assoggettata all’ordinaria contribuzione.
Tra i vari codici ATECO a cui si applica la disciplina agevolativa sulla tassazione delle mance, contenuti nell’Allegato 1 alla Circolare INPS in commento, si evidenziano i codici:

  • 56.10.11 Ristorazione con somministrazione;
  • 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie;
  • 56.10.50 Ristorazione su treni e navi;
  • 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina;
  • 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali.

Ai fini del recupero dell’importo relativo alle mance oggetto di agevolazione i datori di lavoro del settore interessati, nella denuncia di competenza di dicembre 2023 saranno tenuti a utilizzare la variabile retributiva “mance” per la sistemazione degli imponibili e della contribuzione versata e non dovuta nei mesi in cui le somme sono state indebitamente assoggettate.
Qualora il datore di lavoro accerti successivamente al mese di dicembre 2023 la presenza dei presupposti per l’applicazione dell’agevolazione o nell’ipotesi in cui – successivamente al mese di dicembre 2023 – accerti la mancata sussistenza dei presupposti richiesti, lo stesso dovrà provvedere alle opportune rettifiche nonché al recupero, ovvero al versamento della contribuzione attraverso l’invio di flussi di regolarizzazione DMVig.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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