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Lotta al lavoro irregolare- solo CCNL genuini negli appalti e subappalti privati


Ordine Informa

L’art. 29 del DL n. 19/2024 , come modificato dal Ddl di conversione (al voto della Camera) viene stabilito che negli appalti e subappalti privati , si devono applicare i CCNL genuini , alla stregua di quanto già avviene negli appalti pubblici. Pertanto, al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto, spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto. Due, dunque, le novità. Prima di tutto, la tutela riguarda non soltanto il trattamento economico ma pure quello normativo (quindi anche permessi, congedi, altri diritti, etc.). In secondo luogo, la tutela minima da garantire è quella stabilita non dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore, ma da quello stipulato dai sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nella versione modificata la norma ricalca quanto già previsto dall’art. 11 del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice degli appalti pubblici), operativo dal 1° luglio 2023. Secondo l’Ispettorato nazionale del lavoro, la disciplina obbliga le imprese che impiegano personale in appalti ad applicare un contratto collettivo caratterizzato dai due requisiti fondamentali, il primo inerente all’approvazione e il secondo all’applicazione. Quanto al primo requisito è necessario che il CCNL sia stato stipulato da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in vigore per settore e zona in cui sono eseguite le prestazioni di lavoro. Quanto al secondo requisito è necessario che il CCNL abbia ambito di applicazione connesso strettamente all’attività oggetto di appalto del committente. Con riferimento agli appalti pubblici, sempre l’INL ha ammesso la possibilità di applicare anche un CCNL diverso, a condizione che vengano garantite ai lavoratori le «stesse tutele normative ed economiche oggetto della dichiarazione di equivalenza» (art. 11, comma 4, del D.Lgs n. 36/2023). La stessa equivalenza, una volta convertito il dl n. 19/2024, potrebbe essere estesa anche agli appalti privati.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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