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Il nuovo congedo parentale in Uniemens


Ordine Informa

E’ stata pubblicata dall’INPS la circolare 57/2024 con la quale l’Istituto fornisce le istruzioni operative ai datori di lavoro per poter conguagliare il secondo mese di congedo parentale all’80% fruito dal 1° gennaio 2024 nei flussi uniemens di competenza da aprile a giugno 2024. Tale congedo spetta ai soli genitori titolari di un rapporto di lavoro dipendente e rientra in uno dei tre mesi non trasferibili spettanti al padre o alla madre, inoltre è fruibile in modo ripartito tra i due genitori o in via esclusiva da uno soltanto, anche con modalità frazionata (giorni o ore). L’Istituto ricostruisce le diverse misure dell’indennità che i datori di lavoro devono riconoscere per i congedi parentali utilizzati entro i 6 anni di età del figlio e cioè l’80% per il primo mese e per il secondo (solo se fruito nel 2024), ovvero il 60% per il secondo mese fruito dal 2025 e il 30% per gli ulteriori 7 mesi (elevabili a 9 solo per i redditi sotto soglia). Innovativa, rispetto alla previsione di legge, è la precisazione secondo cui il diritto al secondo mese di congedo all’80%/60% spetta sempre per i figli nati dal 1° gennaio 2024, a prescindere dall’effettiva fruizione del congedo di maternità o paternità. Per i figli nati l’anno scorso, l’elevazione dell’indennità è riconosciuta solo ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o quello di paternità (alternativo o obbligatorio) successivamente al 31 dicembre 2023. Diversamente i genitori beneficeranno di un solo mese indennizzato all’80%, anche in questo caso a prescindere dalla fruizione del congedo obbligatorio. Una piccola incongruenza la si evince nello specchietto riassuntivo contenuto nel paragrafo 2 della circolare, nella parte in cui , con riferimento ai «congedi parentali fruiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 dai dipendenti che hanno terminato il congedo obbligatorio dopo il 31.12.2023», l’INPS sembra riconoscere il congedo indennizzato all’80% nel limite di un mese (anziché dei due previsti dalle leggi di Bilancio che si sono succedute). Al fine di consentire la regolare fruizione della misura, l’INPS ha istituito i seguenti codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva, tramite il flusso UniEmens: ·“PG2”, per indennità al 60% (80% nel 2024) se la fruizione avviene su base oraria; ·“PG3”, per indennità al 60% (80% nel 2024) se la fruizione avviene su base giornaliera. Per quanto attiene gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nel periodo di competenza gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e, contestualmente, provvedere a conguagliare la prestazione nella misura dell’80% della retribuzione. Per la restituzione della prestazione indennizzata nella misura del 30% della retribuzione già conguagliata, occorre utilizzare il codice già in uso “M047” nei flussi di competenza da aprile 2024 a giugno 2024.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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