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Licenziamento per scarso rendimento


Ordine Informa

Con la sentenza n. 20284 del 14 luglio la Corte di Cassazione ,  ha affermato  che e’ lecito  licenziare per scarso rendimento in presenza di un notevole e reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore. Nel caso di specie, la società datrice, stigmatizzando la scarsa resa produttiva di un dipendente mediante raffronto dei risultati dallo stesso raggiunti con i target attesi, lo ha licenziato, motivando il provvedimento sulla base di una prestazione insufficiente, conseguente al costante e ripetuto mancato rispetto dei programmi di lavoro concordati con il medesimo. La Suprema Corte ha ritenuto legittimo il recesso datoriale per giustificato motivo soggettivo determinato da scarsa produttività, sul presupposto che quest’ultima integra un notevole inadempimento dei compiti affidati al lavoratore. E’ utile rilevare come la sentenza precisi innanzitutto che il lavoratore era stato assunto con un contratto nel quale la sua prestazione era finalizzata ad un risultato espressamente indicato dal datore di lavoro che aveva puntualmente stabilito degli obiettivi di produzione periodica.La Suprema Corte ha avuto modo di apprezzare come il giudizio di scarsa produttività sia stato formulato a valle di un confronto tra i risultati raggiunti dal lavoratore ed i suddetti target, effettuato tenendo conto che: la suddivisione della clientela tra i venditori si era basata su assegnazione casuale e non su imposizione del datore; il licenziamento era fondato sul costante mancato rispetto dei programmi di lavoro stabiliti; la misura espulsiva ha inteso punire l’insufficienza produttiva riscontrata come fatto nuovo in un arco di riferimento determinato, cui dovevano comunque sommarsi i precedenti disciplinari specifici a carico del lavoratore. 

Quanto alle motivazioni, giova poi segnalare come la sentenza abbia giustamente ritenuto non necessaria la pubblicità del codice disciplinare in relazione alla condotta contestata al dipendente, esigibile in ragione della stipulazione del contratto di lavoro; condotta che integra quindi un grave inadempimento della prestazione, rimproverabile al lavoratore a titolo di colpa per la negligenza e l’imperizia con cui aveva eseguito le proprie mansioni, data l’oggettiva discrepanza tra il suo rendimento e le soglie produttive previste dal programma di produzione aziendale.

In sintesi, dalla pronuncia emerge un quadro in base al quale, per poter legittimamente licenziare un proprio dipendente per scarso rendimento, il datore ha interesse a contrattualizzare il rendimento atteso dal lavoratore; a porre in essere schemi valutativi e di confronto che siano quanto più oggettivi possibile e protratti temporalmente ai fini della dimostrazione della costanza dell’inadempimento; ed a sottolineare la reiterazione del comportamento negligente del proprio dipendente ogniqualvolta lo stesso si verifichi.

Ciò poiché il datore di lavoro non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l’oggettiva sua esigibilità, ma deve anche dimostrare che la causa di esso derivi da colpevole negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, nell’espletamento della sua normale prestazione (si veda anche Cassazione, sentenza n. 9453/2023).

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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