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Continua l’aumento dei  tassi di interesse per rateazione premi INAIL e contributi INPS


Ordine Informa

A causa dell’innalzamento, da parte della Banca centrale europea, del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, pari al 4,25% , a decorrere dal 2 agosto 2023  Inps e Inail sono intervenuti con proprie Circolari (Circolare Inps n. 71/2023 e Circolare Inail n. 37/2023) per fornire indicazioni in merito all’incidenza di tale variazione sui debiti contributivi e assicurativi per omesso o ritardato versamento.
Pertanto  a decorrere dal 2 agosto 2023, il tasso di interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi Inps e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 10 della legge n. 388/2000 sono i seguenti:

• 10,25% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori (e per i contributi Inps); si fa presente che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

• 9,75% misura delle sanzioni civili.

Il  tasso pari al 9,75% si applica nelle seguenti ipotesi:a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a));b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo);c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (articolo 116, comma 10).

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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