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Licenziamento legittimo per chi non fa straordinari


Ordine Informa

La Cassazione -sez. lavoro- con ordinanza n. 10623/23, stabilisce che e’ legittimo il licenziamento di un dipendente  che non  fa gli straordinari. Viene considerato difatti come un grave rifiuto sistematico opposto dal lavoratore all’orario supplementare, allorché questo comportamento  crei disagi organizzativi all’impresa.

L’inadempimento risulta grave perché il lavoratore non ha «spirito di collaborazione», anzi «non si cura degli interessi» dell’impresa . Il recesso, tuttavia, va qualificato non per giusta causa ma per giustificato motivo oggettivo: al dipendente spetta dunque il preavviso.

Definita la sentenza, il dipendente metalmeccanico (di cui alla sentenza)  ha ottenuto  solo due stipendi e mezzo per mancato preavviso. Questo perché non ha rispettato la direttiva aziendale che stabiliva  l’aumento dell’orario di lavoro per ragioni produttive. Pesa anche la recidiva.  L’articolo 5 del D.Lgs n. 66/2003 affida in modo esplicito alle parti sociali il compito di regolamentare il ricorso al lavoro straordinario: in base al contratto collettivo applicabile il datore può chiedere ai dipendenti la prestazione extra senza avvisare i sindacati nei limiti di due ore al giorno e otto la settimana, con preavviso di almeno ventiquattro ore. Spetta solo al giudice del merito, poi, valutare se il cartello affisso nello stabilimento valga ad assolvere l’obbligo di preventiva comunicazione nella richiesta dello straordinario. Non è decisiva, poi, la diffida dei sindacati: indica solo che le organizzazioni vogliono un confronto con l’azienda sul punto. Tra l’altro anche i testimoni hanno confermato che il lavoratore non ha mai osservato l’orario aggiuntivo, integrando la «pervicace violazione» dell’obbligo prescritto dalla direttiva aziendale, anche se il CCNL non prevede in modo esplicito la fattispecie del rifiuto dell’extratime. Il «notevole inadempimento», tuttavia, non configura la «grave insubordinazione», per contratto esclude l’obbligo di preavviso nel recesso.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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