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Licenziamenti: obbligo di repêchage riqualificante


Ordine Informa

Il Tribunale di Lecco, nella sentenza 159/2022 del 31 ottobre, allarga il perimetro del repêchage affermando  il principio secondo il quale  l’obbligo di accertare l’impossibilità di reimpiego del lavoratore prima di disporre il licenziamento per ragioni di riorganizzazione aziendale va allargato alla verifica sulla impossibilità di riqualificazione professionale del dipendente. Pertanto,  posto che il licenziamento costituisce la «extrema ratio», per dimostrare l’inutilizzabilità del lavoratore in altre mansioni , il datore non può limitarsi a provare che non sono presenti posizioni alternative da assegnare al dipendente, ma deve anche dimostrare che risulta impossibile, o quantomeno antieconomico, sottoporre il lavoratore a un percorso di aggiornamento delle competenze professionali.

Il giudice di Lecco quindi vede una sola alternativa alla prova della «impossibilità della riqualificazione professionale» , ed è quella della sua «antieconomicità». Si deve, quindi, desumere che il datore di lavoro potrà sottrarsi alla riqualificazione del dipendente, a prescindere dalla impossibilità del percorso formativo, se essa risulti gravosa o priva di utilità sul piano economico.

Il datore di lavoro dunque ,  prima del licenziamento ,  oltre  alla verifica del repêchage su altre attività in azienda , deve anche valutare la possibilita’ di effettuare un possibile percorso formativo, da svolgere con «affiancamento ad altri colleghi», ovvero attraverso corsi di apprendimento professionale.

(Fonte: AMS)

(Autore: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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