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Licenziamenti economici illeciti: reintegra per i vecchi assunti


Ordine Informa

La Cassazione, nella sentenza 35496/202, in riferimento ai licenziamenti economici, rileva che, se le ragioni aziendali che sorreggono il licenziamento per motivo oggettivo non sono ritenute sussistenti, il giudice non ha margini di scelta e il rimedio per i lavoratori che ricadono nel perimetro dell’articolo 18 della Legge n 300/1970, risiede unicamente nella reintegrazione sul posto di lavoro.

Il regime di tutela reale si applica sia nel caso di insussistenza delle ragioni organizzative o produttive a base del licenziamento, sia nel caso in cui non sia provata l’impossibilità di riassegnazione del lavoratore su altre mansioni. Non c’è alcuno spazio, in questi casi, per applicare il rimedio della (sola) tutela economica, che la Riforma Fornero aveva introdotto nella prospettiva di limitare il reintegro a ipotesi residuali d’insussistenza manifesta del fatto alla base del licenziamento e con l’ulteriore vincolo del libero apprezzamento del giudice tra reintegro o indennizzo.

Nella nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento rientrano sia la riorganizzazione aziendale e i suoi effetti sulla posizione di lavoro del dipendente in esubero, sia l’impossibilità di disporne la ricollocazione in altre funzioni aziendali. In questo contesto, non è più data l’alternativa tra tutela indennitaria e reintegrazione in servizio, perché in assenza di comprovata sussistenza del primo o del secondo di questi elementi consegue, in ogni caso, l’applicazione della tutela reale ex articolo 18, comma 4 (ovvero reintegrazione, risarcimento danni e versamento dei contributi).

La sentenza conferma il definitivo superamento della Riforma Fornero rispetto al regime di tutela contro i licenziamenti economici, allargando il fossato che separa la disciplina per i “vecchi assunti” rispetto ai lavoratori che ricadono nel regime delle tutele crescenti, ai quali può essere riconosciuta solo un indennizzo risarcitorio, al pari dei lavoratori di aziende di piccole dimensioni, soggetti alla tutela obbligatoria.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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