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Legge Fornero, reintegra se è nullo il recesso per patto di prova


Ordine Informa

Con la sentenza n. 20239/2023, la Corte di cassazione si è espressa in merito ad alcuni aspetti propri del licenziamento per mancato superamento del periodo di prova. La Cassazione afferma che, mentre la legge Fornero disponeva la reintegrazione nonché la tutela indennitaria attesa la manifesta insussistenza del fatto, così non è relativamente al sistema dettato dal Jobs act . Allorché, si evidenzia nella sentenza, la tutela reintegratoria, pur operando in una serie di ipotesi specifiche che attengono alla nullità del licenziamento, non riguardano il recesso in prova che resta qualificabile come licenziamento ad nutum, come previsto dalla legge 604/1966: dunque, il recesso non è nullo. Ne deriva l’applicazione dell’articolo 3 del Jobs act e non dell’articolo 2, come richiesto dalla lavoratrice; la tutela apprestata dalla legge è, quindi, solo indennitaria pur nella sua graduazione, in funzione della gravità del vizio. Il passaggio più interessante della sentenza si collega alle conseguenze che, secondo la Corte, sarebbero conseguite laddove il recesso per mancato superamento del periodo di prova fosse stato soggetto alle Legge n. 92/2012 anche se, in realtà, non possono esservi oggigiorno casistiche attratte alla legge Fornero, fatta eccezione per i giudizi eventualmente pendenti. Vale a dire che, in applicazione della legge Fornero, alla dichiarazione di nullità del recesso afferente il patto di prova, sarebbe conseguita la reintegrazione nonché l’attribuzione dell’indennità secondo l’articolo 18, comma 4, dello statuto dei lavoratori di cui al testo dell’epoca.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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