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Legge di Bilancio 2023- tassazione agevolata per le mance


Ordine Informa

Nella legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) trova spazio anche la disciplina inerente il regime tributario delle somme concesse a titolo di mance ai dipendenti di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 58 della legge 197/2022 “nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art.5 della legge n.287/1991), le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto”.
Qualora le mance avessero un’incidenza per un importo superiore al 25%, la parte eccedente sarà assoggettata all’aliquota Irpef progressiva e non all’aliquota agevolata del 5%.
La norma prevede, infine, che l’imposta sostitutiva sia applicata dal datore di lavoro nel ruolo di sostituto d’imposta.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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