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Le assenze per malattia non giustificano il licenziamento


Ordine Informa

La Corte di Cassazione – sentenza 11174/2023, depositata il 27 aprile – dovendo affrontare la causa di un’azienda che aveva  licenziato un dipendente a fronte delle numerose assenze per malattia (entro il periodo di comporto) ritenendo la decisione giustificata su ragioni oggettive integrate dal modo, dal tempo e dalla durata delle assenze che hanno reso la prestazione del lavoratore inutilizzabile o comunque non utile a prescindere dal superamento del comporto,  afferma che, in caso di assenze per malattia, l’unica condizione di legittimità del recesso è il superamento del periodo di comporto. «Né un rendimento inadeguato alle esigenze aziendali né un disservizio cagionato dalle assenze per malattia del lavoratore possono legittimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di quel lavoratore prima che sia stato superato il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro espressione di un bilanciamento degli opposti interessi coinvolti. Non può essere ragionevolmente invocato il principio della insindacabilità da parte del giudice delle scelte organizzative dell’imprenditore che abbia valutato non utile la prestazione sul rilievo che l’unico controllo possibile sarebbe quello sulla effettività delle ragioni che l’hanno determinata».

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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