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Lavoro sportivo- in Uniemens l’opzione previdenziale


Ordine Informa

L’INPS, con il messaggio n. 1190/2024, recepisce la proroga dei termini per l’esercizio del diritto di opzione al mantenimento del regime previdenziale per le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi, direttori tecnici e istruttori presso società sportive già iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e fornisce le istruzioni operative a cui fare riferimento in caso di mantenimento del regime previdenziale già in godimento presso il medesimo Fondo. Dette figure professionali difatti già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (FPLS) hanno diritto di optare, entro il 30 giugno 2024, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento La facoltà di opzione è esercitabile direttamente dai soggetti interessati che alla data del 30/06/2023 ( e fino alla scadenza del 30/06/2024) risultano iscritti al FPLS . L’opzione e’ esercitabile attraverso la specifica procedura telematica, accedendo tramite SPID al portale istituzionale www.inps.it e seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” >selezionare nella sezione “Strumenti” la voce “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; successivamente all’autenticazione è necessario selezionare “Esercizio dell’opzione per il mantenimento della gestione pensionistica al Fondo lavoratori dello spettacolo”. All’esito della sopra descritta procedura, l’assicurato riceverà una comunicazione a conferma dell’esito dell’esercizio della detta facoltà. Ai fini della corretta esposizione nell’ambito delle denunce mensili, i lavoratori optanti sono tenuti a dare tempestivamente comunicazione al datore di lavoro dell’avvenuto esercizio del diritto di opzione e dell’avvenuto accoglimento della relativa istanza al mantenimento dell’iscrizione al FPLS. Esposizione nella denuncia Uniemens Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e informativi relativi ai periodi di competenza a decorrere dal 1° novembre 2023, i datori di lavoro devono esporre i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato nell’ambito del dilettantismo, o di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell’ambito del settore professionistico, aventi le qualifiche di istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive, secondo le indicazioni fornite (v.INPS circ. n. 88/2023). In particolare: per quanto concerne la “Qualifica1”: – “2” (impiegati); – “U” (lavoratore autonomo sportivo del settore professionistico); per quanto concerne l’elemento “TipoLavoratore” i seguenti codici: – “ST” sportivo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995; – “SZ” sportivo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995. Per quanto concerne l’elemento <TipoContribuzione> il codice sotto riportato: – “L1” sportivo soggetto alla contribuzione dello 0,20% al Fondo di garanzia TFR ai sensi della L. n. 297/1982. Diversamente, l’elemento <TipoContribuzione> deve essere valorizzato con il codice “00”. Settori dilettantistici Per quanto concerne la corretta individuazione della qualifica nell’ambito dei settori dilettantistici, i datori di lavoro devono valorizzare i seguenti codici all’interno dell’elemento “CodiceQualifica” di “TipoLavSportSpet” di “DatiParticolari” di “DatiRetributivi”: – “780” avente il significato di “istruttore del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021”; – “781” avente il significato di “direttore tecnico del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021”. Settori professionistici Per quanto concerne la corretta individuazione della qualifica nell’ambito dei settori professionistici, i datori di lavoro devono valorizzare i seguenti codici all’interno dell’elemento “CodiceQualifica” di “TipoLavSportSpet” di “DatiParticolari” di “DatiRetributivi”: – “786” avente il significato di “istruttore del settore professionistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021”; – “787” avente il significato di “direttore tecnico del settore professionistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021”.

(Autore: AMS)

(Fonte: One Lavoro WK)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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