Skip to main content

Dimissioni- Nessuna indennità se il datore di lavoro rinuncia al preavviso


Ordine Informa

La Corte di cassazione civile, sez. lavoro, nell’ordinanza n. 6782 del 14/03/2024 stabilisce- nel contratto di lavoro a tempo indeterminato- che , qualora il datore rinunci al periodo di preavviso dopo le dimissioni del dipendente , non deve pagare a quest’ultimo l’indennità sostitutiva. Infatti l’indennità sostitutiva del preavviso ha una natura obbligatoria e non reale, mentre il recesso è libero e il lavoratore non vanta alcun diritto alla prosecuzione del rapporto; deve dunque escludersi che all’opzione liberamente esercitata dalla parte che non recede dal contratto possano seguire effetti obbligatori in contrasto con la disciplina delle fonti delle obbligazioni di cui all’articolo 1173 Cc. Pertanto l’azienda che rinuncia al preavviso dato con le dimissioni e il rapporto s’interrompe subito senza che la dipendente debba lavorare nel periodo “incriminato” non e’ tenuta a pagare l’indennità di mancato preavviso . In conclusione chi recede dal contratto è libero di scegliere fra proseguire il rapporto durante il preavviso o corrispondere alla controparte l’indennità con immediato effetto risolutivo del recesso. Ma per la parte che non recede, nel nostro caso il datore, si configura un diritto di credito cui si può liberamente rinunciare. E nel momento in cui l’azienda fa a meno del preavviso nulla deve al lavoratore, il quale non ha diritto alla prosecuzione del rapporto.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X