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La tredicesima a rate riduce lo sgravio INPS


Ordine Informa

Inizialmente la Legge n. 234/2021(Legge di Bilancio 2022), aveva previsto all’articolo 1, comma 121, che: “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Successivamente il Decreto Legge del 9/8/2022 n. 115(cd Decreto Aiuti-bis), all’articolo 20 comma 1, aveva stabilito che: “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo.

Successivamente, con il messaggio n- 4009 del 7 novembre 2022, l’INPS chiarisce che l’integrazione dell’1,2 per cento, relativa ai ratei della tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022. A tale fine, i datori di lavoro, qualora nei mesi di luglio 2022, agosto 2022 e settembre 2022 abbiano erogato ratei di tredicesima inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, utilizzando il codice in uso “L097”, avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”. I datori di lavoro, nell’ipotesi in cui non abbiano ancora erogato i ratei di tredicesima relativi alle mensilità da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno fruire direttamente dell’esonero del 2 per cento, validando il codice causale in uso “L095”, avente il significato di: “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità 2%”, a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022. Riassumendo, secondo l’Inps:

· i lavoratori che hanno percepito i ratei mensili di tredicesima nei mesi corretti, potranno beneficiare di una riduzione contributiva pari allo 0,80 per cento da gennaio a giugno 2022 e del 2 per cento da luglio a dicembre 2022;

· i lavoratori che riceveranno i ratei di tredicesima in un’unica mensilità a dicembre 2022, beneficeranno della riduzione del 2 per cento;

· e, infine, i lavoratori che hanno ricevuto i ratei di tredicesima da gennaio a giugno, dal mese di luglio 2022, ad esempio nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, potranno vantare di un ulteriore esonero aggiuntivo dell’1,2 per cento, con conseguente riapertura dei cedolini di cessazione di fine rapporto e di conguaglio.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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