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Spesometro 2015: scadenze, novità e come compilarlo


Fisco Ordine Informa

In vista della scadenza del 10 e 20 aprile, ecco un riepilogo su chi deve compilare lo spesometro, quali operazioni devono essere indicate e quali no.
Lo spesometro è l’obbligo, introdotto dal D.l. 78/2010, di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA. Per farlo occorre utilizzare il “Modello di comunicazione polivalente” approvato dall’Agenzia delle Entrate. Tale modello va usato anche per comunicare: le operazioni effettuate nei confronti di operatori “black list”; gli acquisti effettuati dagli operatori economici di San Marino mediante autofattura; le operazioni legate al turismo di importo pari o superiore a 1.000 Euro e fino a 15.000 Euro.
Spesometro, un riepilogo
Sono obbligati alla compilazione e all’invio dello spesometro tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti Iva, esclusi:
i contribuenti minimi (di cui all’art. 1 co. 96 – 117 della L. 24.12.2007 n. 244);
i nuovi minimi di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011. L’esonero non opera se, in corso d’anno, si verifica una causa di decadenza dal regime. In tal caso vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l’applicazione del regime agevolato;
le Amministrazioni Pubbliche, ossia lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico. Si ricorda che l’esclusione era totale per il 2012 e 2013, mentre dal 2014 gli enti pubblici sono tenuti ad inviare la comunicazione per tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva non documentate da fattura elettronica;
a decorrere dal 2015 i soggetti che aderiscono al regime fiscale agevolato art. 1 commi 54-89 L. 190/2014.
L’obbligo di comunicazione dello spesometro riguarda le operazioni:
con obbligo di emissione della fattura; in questo caso la comunicazione va effettuata a prescindere dall’importo;
senza obbligo di emissione della fattura di ammontare pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA.
escluse le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria:
le operazioni che sono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (es. fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione, contratti di mutuo, contratti di compravendita di immobili);
le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 Euro, effettuate nei confronti dei contribuenti non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto tramite carte di credito, di debito e prepagate;
operazioni finanziarie esenti Iva art. 10 del D.p.r. 633/72;
le operazioni effettuate o ricevute in ambito extra Ue, se già oggetto di dichiarazione in Dogana (importazioni ed esportazioni di beni);
le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini Intrastat.
Gli acquisti da operatori di San Marino
Il DM 12.02.2014 ha previsto l’uscita dalla black list della Repubblica di san Marino, pertanto le operazioni effettuate dal 24.02.2014 (data di entrata in vigore del decreto) non sono più comprese fra quelle da indicare nella comunicazione black list.
Il modello polivalente dovrà essere utilizzato per gli acquisti di beni effettuati da soggetti passivi Iva nazionali, presso operatori economici di San Marino, con pagamento dell’IVA mediante autofattura. Tali operazioni andranno indicate nel quadro SE del modello di comunicazione polivalente per segnalare l’avvenuto assolvimento dell’imposta mediante il meccanismo del reverse charge. Questo adempimento ha sostituito l’obbligo di comunicazione cartacea che doveva essere effettuato entro 5 giorni dall’annotazione dalla fattura nel registro acquisti, ai sensi dell’art. 16 lett. c) del DM 24.12.93.
Per effettuare tale comunicazione non è possibile avvalersi della comunicazione aggregata, ma è necessaria la compilazione analitica.
Operazioni con soggetti black list
Le operazioni effettuate da parte dei soggetti passivi IVA, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori definiti “black list”, ai sensi dell’art. 1 del DL 25.3.2010 n. 40 (conv. L. 22.5.2010 n. 73) devono essere comunicate con il modello polivalente.

Recentemente il decreto semplificazioni (art. 21 del D.lgs. 175/2014) ha modificato la disciplina della comunicazione black list, prevedendo che:
debba essere inviata con cadenza annuale (anziché mensile o trimestrale);
solo se l’importo complessivo annuale eccede la soglia di 10.000 Euro (anziché 500).
Queste modifiche si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 13.12.2014 (data di entrata in vigore del decreto semplificazioni).

Tuttavia, per evitare problemi applicativi per la gestione delle operazioni relative a novembre /dicembre (soggetti mensili), al quarto trimestre 2014 (soggetti trimestrali), l’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 19.12.2014, ha riconosciuto la possibilità di “chiudere” il 2014 con le regole previgenti, prevedendo così una sorta di regime transitorio. Ciò è stato confermato anche con la Circolare 31/E del 30.12.2014 e con la Circolare 6/E del 19.02.2015. I soggetti che si sono avvalsi di tale facoltà, e hanno presentato le comunicazioni secondo le previgenti scadenze e in base alle previgenti regole, non saranno tenuti a presentare nel 2015 la comunicazione annuale relativa al 2014.
Per le comunicazioni black list occorre compilare il quadro BL del modello polivalente barrando, al rigo BL002, il codice “2”: Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata.
Operazioni in contanti relative al turismo
In deroga al divieto di utilizzo di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 Euro, è consentito il superamento di tale limite, fino ad un importo di 15.000 Euro per le operazioni:
effettuate da commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e delle agenzie di viaggio;
nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea, ovvero dei Paesi dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato italiano.
Gli operatori devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni effettuate con l’utilizzo del contante, di importo pari o superiore a 1.000 Euro, e fino a 15.000 Euro, compilando il quadro TU nel modello di comunicazione polivalente.
Laddove ne sussistano i requisiti, tali operazioni devono essere riportate anche nei quadri FN e BL se riguardanti operazioni con soggetti non residenti, o con controparti aventi sede o domicilio in Stati o territori black list.
La scadenza dello spesometro e delle altre comunicazioni
Per lo spesometro relativo alle operazioni del 2014 le scadenze sono quelle fissate a regime:
10.04.2015 per i soggetti mensili;
20.04.2015 per gli altri soggetti.
Per stabilire il termine di riferimento è necessario considerare la periodicità di liquidazione IVA dell’anno in cui è effettuato l’invio della comunicazione (così, ad esempio, un soggetto mensile nel 2014, ma trimestrale nel 2015, dovrà inviare la comunicazione entro il 20.4.2015).
La comunicazione degli acquisti da San Marino con autofattura (da indicare nel quadro SE del modello polivalente) va presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui le operazioni sono state annotate nei registri IVA.
Per le comunicazioni black list relative al 2014 (comprese quelle dell’ultimo periodo del 2014) restano in vigore le regole antecedenti il decreto semplificazioni, pertanto la scadenza è fissata all’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).
Le novità apportate dal D.lgs. 175/2014, tra cui la sostituzione della periodicità da mensile-trimestrale ad annuale, si applicano a partire dalla operazioni registrate/soggette a registrazione dal 2015, e per queste la scadenza non è ancora del tutto chiara in quanto il decreto ha stabilito che la periodicità sarà annuale, ma non ha specificato una data. Secondo la logica della semplificazione la scadenza dovrebbe coincidere con quella dello spesometro (quindi 10 aprile per i soggetti mensile, e 20 aprileper gli altri). Al riguardo però si auspica un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
(Fonte: Fisco e Tasse)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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