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La reperibilità e l’orario di lavoro


Ordine Informa

La Cassazione con sentenza 32418/2023 del 22 novembre scorso ha sancito che il periodo di reperibilità e le ore di guardia non costituiscono una categoria intermedia rispetto all’orario di lavoro e al tempo di riposo. Il trattamento della «reperibilità» si inquadra nel rapporto dicotomico tra orario di lavoro e periodo di riposo, nel senso che all’una o all’altra categoria dovrà essere ascritto l’intervallo temporale in cui il lavoratore è a disposizione del datore.

Con questa  decisione , la Cassazione  ha respinto la decisione della Corte d’appello di Napoli per cui i periodi di reperibilità con pernottamento presso la sede si qualificano in termini di disagio e non di orario di lavoro. Se le limitazioni cui il lavoratore è sottoposto durante la reperibilità impediscono di gestire liberamente il tempo libero si ricade nell’orario di lavoro. Se il servizio di «pronta disponibilità» non impedisce al lavoratore di curare i suoi interessi personali e sociali si rientra nel periodo di riposo.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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