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La Naspi anche per le dimissioni “impresa in crisi”


Ordine Informa

L’INPS, nella circolare n. 21/2023,  illustrando le novità che , in materia di Naspi , arrivano dal D.Lgs n. 14/2019 in vigore dal 15 luglio 2022 , spiega che ha diritto alla Naspi chi perde il lavoro per crisi o fallimento dell’azienda presso cui è occupato.  Per gli eventi verificatisi dal 15 luglio 2022 e  fino al 10 febbraio 2023 (data pubblicazione della circolare), il termine di 68 giorni per richiedere la Naspi decorre dal 10 febbraio (e scade, quindi, il 19 aprile 2023). E questo vale sia per i licenziamenti , ma in alcuni casi  pure per  le dimissioni (atto di cessazione del lavoratore)  quando siano state rassegnate per giusta causa.

Il codice della crisi d’impresa. Il D.Lgs n. 14/2019,  ha introdotto un’ulteriore ipotesi di giusta causa di dimissioni (dimissioni per crisi ) , la quale, pertanto, consente l’accesso alla Naspi. Inoltre, ha stabilito che la cessazione del rapporto di lavoro dipendente per recesso da parte del curatore o per risoluzione di diritto nel corso della procedura di liquidazione dell’azienda costituisce perdita involontaria dell’occupazione con conseguente riconoscimento della Naspi.

Le dimissioni per crisi hanno decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, cioè hanno decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui vengono rassegnate. In considerazione di ciò, l’Inps stabilisce che il termine di 68 giorni, per richiedere la Naspi, decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.

 Il lavoratore è tenuto a corredare la domanda di Naspi con la relativa lettera di dimissioni/licenziamento, mentre sarà l’Inps a verificare, mediante consultazione dei propri archivi, che l’azienda è in liquidazione giudiziale.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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