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Istruzioni operative INPS per l’esonero lavoratrici madri


Ordine Informa

L’INPS, con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, illustra le regole cui devono attenersi i datori di lavoro per riconoscere l’esonero lavoratrici madri, dettagliando la modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione dei flussi Uniemens a partire dal mese di competenza di febbraio 2024, ma è data facoltà di procedere all’inserimento degli arretrati di gennaio e febbraio utilizzando i flussi di marzo, aprile e maggio del corrente anno; per le PosPa , a partire dal mese di competenza di marzo 2024 ; per le PosAgri , a partire dal mese di competenza di gennaio 2024. Al fine di agevolare l’accesso alla misura, le lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli. La mancata indicazione dei codici fiscali dei figli (non necessariamente tutti ma 2 o 3, compreso il più piccolo) farà perdere il diritto all’esonero. La lavoratrice avrà la possibilità di comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, mediante predisposizione di un apposito applicativo che sarà reso disponibile con la pubblicazione di un ulteriore successivo messaggio. L’INPS specifica, altresì che, nelle ipotesi di titolarità di più rapporti di lavoro di tipo part – time, la lavoratrice potrà avvalersi della misura agevolativa per ciascuno di essi. L’esonerosi applica anche: ·in relazione alle trasformazioni dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, a decorrere dal mese di trasformazione; ·in relazione ai rapporti di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato; ·in relazione ai contratti in apprendistato; ·in relazione ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro. Con riferimento al regime di cumulo con altre riduzioni sulla quota contributiva a carico del lavoratore, l’esonero in commento, risulta strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024. Infine, si rappresenta che, l’Istituto chiarisce che il requisito dell’essere madre di due o più figli si intende perfezionato al momento della nascita del secondo o terzo figlio e si cristallizza con riferimento a tale data, essendo irrilevante l’eventuale successiva premorienza di un figlio non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva, sia quindi in caso di premorienza, che nelle ipotesi di fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre. Resta inteso che la riduzione contributiva trova applicazione anche in favore delle lavoratrici che, nell’ambito del proprio nucleo familiare, abbiano bambini in adozione o in affidamento . In base a quanto si evince dagli esempi proposti nella circolare , si deduce che, in caso di nascita di un bambino che fa sorgere il diritto all’agevolazione o del compimento del limite di età che ne determina la decadenza (10° o 18° anno), l’esonero si applica per l’intero mese in cui si verifica l’evento. Invece va riproporzionato in caso di nuova assunzione o di cessazione del rapporto, cadenti nel mese.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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