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Istruzioni INPS per i conguagli contributivi 2022


Ordine Informa

Con la circolare n 139 del 31/12/2022 u.s, l’INPS ha fornito ai datori di lavoro privati non agricoli, che utilizzano la dichiarazione contributiva Uniemens, le indicazioni da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2022.
Tali operazioni potranno essere effettuate, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2022”, anche con quella di competenza di “gennaio 2023” .
Con riferimento ai conguagli che riguardano il TFR al Fondo di Tesoreria, le operazioni di conguaglio potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2023
Elementi variabili della retribuzione Per quanto riguarda tale fattispecie occorre tener conto dei seguenti eventi o elementi:

  • compensi per lavoro straordinario;
  • indennità di trasferta o missione;
  • indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
  • indennità riposi per allattamento;
  • giornate retribuite per donatori sangue;
  • riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
  • permessi non retribuiti;
  • astensioni dal lavoro;
  • indennità per ferie non godute;
  • congedi matrimoniali;
  • integrazioni salariali (non a zero ore).

 
Il massimale annuo per la base contributiva  è, per l’anno 2022, pari a 105.014 euro.
In merito al contributo aggiuntivo dell’1% (a carico del lavoratore), l’Inps ricorda che lo stesso deve essere calcolato sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che, per l’anno 2022, è pari a 48.279 euro (4.023 euro se rapportato a dodici mesi). Con riferimento ai Fringe benefit, l’INPS ricorda che il Decreto Aiuti-bis (D.L. n. 115/2022) e il decreto Aiuti-quater (D.L. n.176/2022) hanno introdotto una disciplina derogatoria dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, la quale, limitatamente al periodo di imposta 2022, individua un nuovo limite massimo di esenzione fino a 3.000 euro ed estende le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore anche alle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. l’Istituto ha fornito apposite istruzioni con il Messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022.
Il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.
Con riferimento ai lavoratori per i quali nell’anno 2022 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ai sensi dell’articolo 2120 c.c. (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda) e calcolare sulla stessa, con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate, l’imposta sostitutiva del 17%, che sarà recuperata in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.
L’Inps ricorda, infine, che nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell’articolo 2112 c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della Certificazione Unica, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell’anno, ivi incluse le erogazioni fissate dalla contrattazione di secondo livello, le erogazioni liberali ed i fringe benefit.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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