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Indennità una tantum ai fragili per superamento limite assenza


Ordine Informa

L’articolo 1, comma 969, della legge 234/2021, si preoccupa di tutelare retroattivamente quei lavoratori fragili rimasti nel 2021 senza la copertura dell’indennità malattia equiparata al ricovero ospedaliero (articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020), in quanto hanno raggiunto il limite di durata pari a 180 giorni annui. Per sanare questa situazione, la legge di Bilancio 2022 riconosce loro un’indennità una tantum convenzionalmente determinata in misura fissa pari a mille euro, a prescindere dall’effettivo periodo di assenza non indennizzata.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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