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Instaurazione rapporti di lavoro: nuovi obblighi di comunicazione per i datori di lavoro


Ordine Informa

E’ stato fissato al 1 agosto 2022 il termine per il recepimento della direttiva Direttiva UE 2019/1152; tale direttiva si applica a coloro che lavorano più di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive (ovvero più di 12 ore al mese) che sono vincolati da un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro. Nello specifico, la direttiva si propone di migliorare l’accesso dei lavoratori alle informazioni concernenti le loro condizioni di lavoro.

Risultano dunque nuovi obblighi di informazione per i datori di lavoro e anche per i committenti che avviano rapporti di lavoro etero-organizzati, collaborazioni coordinate e continuative e prestazioni di lavoro occasionale. Questi obblighi sono estesi anche ai rapporti di lavoro domestico, ai marittimi e alla pesca, salvo alcune eccezioni. In particolare, viene stabilito che il datore di lavoro adempie all’obbligo informativo con la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, del contratto di lavoro scritto o della copia della comunicazione telematica di instaurazione del rapporto di lavoro (nel contratto devono essere indicati eventuali co-datori di lavoro che gestiscono il rapporto di lavoro – anche in forza di un contratto di rete – nonché la durata dei congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore). Laddove i suddetti documenti non contengano tutte le informazioni (essenziali) richieste, si stabilisce di integrare l’obbligo informativo con un successivo atto scritto da consegnare al lavoratore entro 7 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro. Il contenuto di queste informazioni essenziali deve riguardare:

· le identità delle parti del rapporto di lavoro;

· il luogo di lavoro e la natura dell’impiego;

· la data di inizio e, se si tratta di un rapporto di lavoro a tempo determinato, la data di fine, così come la durata e le condizioni del periodo di prova, se previsto;

· la retribuzione di base, ogni altro elemento costitutivo della retribuzione, compresi gli straordinari e la periodicità e le modalità di pagamento;

· la durata normale della giornata o della settimana di lavoro, se l’organizzazione del lavoro è prevedibile;

se l’organizzazione del lavoro è imprevedibile, il datore di lavoro informa il lavoratore riguardo alle ore e ai giorni di riferimento nei quali può essere imposto al lavoratore di lavorare, al periodo minimo di preavviso prima dell’inizio di un incarico, al numero garantito di ore retribuite.

La disposizione precisa anche quali siano le informazioni, non ritenute essenziali ai sensi della direttiva, e specificatamente richiamate nell’articolo 1 del D.Lgs 152/1997 che possono essere comunicate al lavoratore entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa..

· la durata del congedo retribuito;

· il diritto alla formazione;

· i contratti collettivi che disciplinano le condizioni di lavoro del lavoratore;

· ove la responsabilità incomba al datore di lavoro, l’identità delle istituzioni di sicurezza sociale che ricevono i contributi sociali;

· i periodi di preavviso in caso di cessazione del rapporto di lavoro o le modalità di determinazione di detti periodi di preavviso;

· nel caso di lavoratori tramite agenzia interinale, l’identità delle imprese utilizzatrici (ovvero quelle imprese che fanno uso dei servizi dell’agenzia interinale), quando e non appena è nota.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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