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Indennità quasi piena per il congedo disabili


Ordine Informa

L’INPS, nel messaggio n. 30 del 4 gennaio 2024 precisa che, chi fruisce del congedo straordinario disabili ha diritto ad un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione che è precedente il congedo, relativa a tutte le voci fisse e continuative, incluso il rateo di tredicesima mensilità, nonché delle altre eventuali mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, etc. Restano esclusi solamente gli emolumenti variabili della retribuzione, quali, ad esempio, quelli collegati alla presenza al lavoro. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro, che la recupera tramite conguaglio con i contributi che deve versare all’INPS Il periodo di congedo, infine, è coperto da contributi figurativi (utili per il diritto e la misura della pensione) e valido per l’anzianità di servizio, ma non per la maturazione delle ferie (perché non c’è stato lavoro), del trattamento di fine rapporto (perché si percepisce un’indennità, non una retribuzione) e della stessa tredicesima (per evitarne un doppio incasso: prima con l’indennità e poi da lavoratori).

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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