Skip to main content

Incentivi  sulle assunzioni dal 1 gennaio 2024


Ordine Informa

Giovani. Da gennaio 2024 per occupare giovani torna a regime l’incentivo dello sgravio contributivo relativo a  giovani under 30 anni (fino a 29 anni e 364 giorni d’età). Sono agevolate solo le assunzioni di giovani che, prima di tale assunzione (agevolata), non siano mai stati assunti a tempo indeterminato. L’incentivo non può essere richiesto dal datore di lavoro: non in regola con il Durc; che ha commesso violazioni di norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (sicurezza lavoro); che ha proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione agevolata ovvero vi proceda nei 9 mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva; che non applica accordi e CCNL e contratti territoriali o aziendali, sottoscritti da organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale.

Si può fruire dell’agevolazione a prescindere dalla circostanza che l’assunzione costituisca o meno l’attuazione di un obbligo di legge o contratto collettivo. Per l’assunzione a tempo indeterminato ovvero per la trasformazione di un contratto a termine in assunzione a tempo indeterminato,  il datore di lavoro fruisce di uno sgravio contributivo del 50% fino a un massimo di 3.000 euro anni, da fruire in quote mensili, per la durata di 36 mesi. Sono esclusi i rapporti: apprendistato; lavoro intermittente; lavoro occasionale; lavoro domestico. Fruitori di Adi o Sfl. Da gennaio 2024 i datori di lavoro possono fruire dello sgravio contributivo del 100%, per 12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato di soggetti fruitori di Sfl o Adi (50% nell’ipotesi di assunzione a termine). In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un’assunzione a termine il beneficio raddoppia: un anno di sgravio al 50% più un anno al 100%. L’incentivo è nuovo e deriva dalla riforma del Rdc, sostituito dal Sfl, dal 1° settembre 2023, e dall’Adi, dal 1° gennaio 2024. Tra le condizioni è previsto che l’incentivo sia riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo per inclusione sociale e lavorativa (Siisl). Il nuovo incentivo spetta su queste assunzioni: a tempo indeterminato, pieno o parziale; con apprendistato; a termine o stagionale, a tempo pieno o parziale. Spetta, inoltre, nell’ipotesi di trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.  In ogni caso, l’assunzione deve riguardare soggetti “fruitori” di Adi o Sfl, non bastando la sola presentazione della domanda o il solo diritto: è necessario che, alla data della prima assunzione incentivata, il lavoratore sia percettore della misura (Sfl o Adi).Nel caso di licenziamento effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato di sanzioni. L’ipotesi ricorre in questi casi: licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo dichiarato illegittimo; recesso dall’apprendistato da parte del datore di lavoro al termine del periodo di formazione; recesso, da parte del datore di lavoro, durante il periodo di prova; dimissioni del lavoratore per giusta causa.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X