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INAIL – Nuove modalità di presentazione delle istanze di dilazione dei debiti


Ordine Informa

L’Inail, lo scorso 30 luglio, ha pubblicato la circolare n. 22/2019, attraverso la quale vengono stabilite le nuove modalità per richiedere la dilazione dei debiti con l’Istituto, sia essi scaduti sia correnti, nonché delle somme dovute per sanzioni civili e interessi

L’istanza va presentata online ed il pagamento della prima rata, pena l’annullamento del provvedimento di concessione, deve essere effettuato entro la data indicata nel piano di ammortamento, fissata non oltre 15 giorni dalla stessa istanza

Il debitore deve utilizzare il servizio online “Istanza di rateazione” sul portale dell’Inail, dove dovrà indicare importo e numero di rate mensili che intende pagare, specificando se si tratta di debiti scaduti o debiti correnti, per i quali, cioè, non è scaduto il termine di pagamento. Le rate mensili indicate non possono essere inferiori a 150 euro, compresi gli interessi.

Affinché l’istanza sia accettata, la rateazione richiesta deve comprendere tutti i debiti per premi ed accessori non iscritti a ruolo ma accertati alla data della richiesta. Per i debiti iscritti a ruolo, invece, il potere di concedere la dilazione spetta agli agenti della riscossione. Il debitore, che dichiara di trovarsi in situazione di difficoltà economica, non può ottenere più di due rateazioni, e non deve aver ricevuto, nel biennio precedente alla data dell’istanza, un provvedimento di revoca. I provvedimenti adottati sono definitivi e non è ammesso ricorso ad altro organo dell’Inail.

L’istanza di rateazione può essere accolta a condizione che:

•     per i debiti scaduti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi ed accessori accertati alla data dell’istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento;

•     per i debiti correnti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi ed accessori accertati alla data dell’istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti. Se tra i premi per i quali non è scaduto il termine di pagamento sono comprese le rate di cui all’articolo 44, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e all’articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, l’istanza di rateazione può essere accolta a condizione che tutte le rate non scadute siano incluse nell’istanza stessa;

•     non vi sia più di una rateazione in corso concessa ai sensi dell’articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. Tale norma, infatti, stabilisce che le rateazioni possono essere concesse in casi straordinari e per periodi limitati.

•     non sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell’istanza;

•     l’importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150,00 euro;

•     il debitore dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;

•     il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito per premi ed eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell’Inail ad ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni;

•     il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza ed azionabilità del credito dell’Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.

Il mancato, o parziale, pagamento della prima rata del piano, determina l’annullamento della rateazione ottenuta, mentre il mancato, o parziale, pagamento di una delle rate successive alla prima determina la revoca con gli effetti indicati nella circolare.

In casi eccezionali, previsti dalle leggi 389 del 1989 e 388 del 2000, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare rateazioni fino a 36 mesi e, di concerto con il Ministero economia e finanze, fino a 60 mesi. In queste ipotesi è previsto un iter istruttorio diverso a cura delle strutture territoriali competenti.

Il pagamento in forma rateale comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, fissato dalla Banca Centrale europea, vigente alla data di presentazione dell’istanza di rateazione, maggiorato di 6 punti, in base all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402. Dal 16 marzo 2016 il tasso di interesse per le rateazioni è pari al 6%, stabilito dalla circolare n. 8 del 16 marzo 2016.

(Autori: AP)

(Fonte: ANCL UP PA/Inail)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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