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Il lavoro sportivo per i dipendenti pubblici


Ordine Informa

Con la riforma dello Sport, avviata con Legge n. 86/2019 a cui sono seguiti i 5 decreti legislativi e 2 decreti di riordino (l’ultimo di maggio 2023), vengono riscritte nuove regole nel lavoro sportivo. In particolare viene delineato un nuovo perimetro dei rapporti di lavoro sportivo , introducendo nuove tutele previdenziali, assicurative e assistenziali. Il comma 2 prevede che il rapporto di lavoro sportivo possa essere instaurato come: · lavoro subordinato; · rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative; · prestazioni volontarie. · In merito al lavoro sportivo per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, e’ previsto che:

  • la prestazione deve essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro e degli obblighi di servizio;
  • nel caso in cui sia prevista la corresponsione di un corrispettivo il lavoratore dovrà darne preventiva comunicazione alla Pubblica Amministrazione di appartenenza e riceverne, entro 30 giorni formale accettazione o rigetto. L’accettazione o il rigetto è condizionato alla verifica della sussistenza dei parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’università e delle ricerche. Nel caso in cui decorso tale termine nessuna comunicazione sia intervenuta, positiva o negativa, l’autorizzazione richiesta si intenderà accordata per tacito consenso (silenzio-assenso);
  • nel caso in cui la prestazione rientri nelle prestazioni volontarie, ovvero a titolo gratuito e spontaneo sarà sufficiente la semplice comunicazione all’Amministrazione di appartenenza.

Laddove la prestazione sia a titolo oneroso si configurerà la fattispecie di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo, con obbligo, sussistendone i requisiti di iscrizione alla Gestione Separata Inps di cui alla Legge n. 335/1995. In favore dei lavoratori sportivi, già dipendenti pubblici, i redditi da lavoro sportivo sono da intendersi non imponibili ai fini Irpef fino all’importo di € 15.000 e ai fini previdenziali fino a € 5.000; potranno, inoltre, ricevere premi e borse di studio. I lavoratori sportivi volontari potranno invece ricevere rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto per prestazioni effettuate al di fuori del comune di residenza. Sono inoltre rimborsabili le spese di trasferta per gare, eventi, manifestazioni e missioni autorizzate al di fuori della sede del sodalizio sportivo, sempre se in comune diverso dalla residenza del volontario. Gli eventuali rimborsi forfettari, sempre riconducibili comunque alle fattispecie di cui sopra, potranno essere erogati nel limite massimo di € 150 mensili, previa autocertificazione e su delibera dell’organo sociale in merito alle spese ammissibili. Per quanto attiene all’obbligo di assicurazione, l’art. 34 comma 4 del Decreto Legislativo n. 36/2021, come modificato dal decreto di riordino del 28.09.2022, prevede che: «Per gli sportivi dilettanti, di cui all’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all’articolo 29, comma 4». In particolare si precisa che l’articolo 29, comma 4, ha previsto l’obbligatorietà per gli Enti che si avvalgono di soggetti che prestano attività sportiva volontaria di assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si ricorda che tale prestazione dovrà essere: personale; spontanea; gratuito; senza fini di lucro; incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolte la propria attività sportiva (art. 29 comma 3).

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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