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Il bonus 200 euro anche per stagionali e intermittenti. Si estende il periodo di osservazione riferito allo 0,80 per cento


Ordine Informa

L’INPS, nella circolare n. 73/2022 dello scorso 24 giugno, precisa che deve essere il datore di lavoro ad erogare l’una tantum di 200 euro anche ai lavoratori a termine, a quelli stagionali, agli intermittenti e ai lavoratori iscritti al fondo pensione dello spettacolo, all’unica condizione: averli in forza a luglio. Chi resta escluso (perché non in forza a luglio) potrà farne richiesta all’Inps.

Relativamente all’epoca d’erogazione dell’una tantum, l’Inps precisa che «nel mese di luglio» significa: con retribuzione di «competenza» di luglio (anche se erogata ad agosto) e Uniemens entro il 31 agosto; ovvero con retribuzione erogata a luglio (anche se di competenza di giugno) e Uniemens entro il 31 luglio.

Altra novità riguarda il requisito del «diritto all’esonero dello 0,8%» che, ai sensi del citato DL n. 50/2022, deve sussistere nel primo quadrimestre 2022. L’INPS, su parere del Ministero del Lavoro, estende il periodo di verifica fino al 23 giugno (giorno precedente la circolare).

Nella circolare l’Inps afferma che per erogare il bonus i datori di lavoro devono verificare il diritto all’esonero dello 0,80 per cento. Quindi, non conta l’effettivo passaggio in busta dell’agevolazione, ma solo il diritto del lavoratore a ottenerla. Si precisa, inoltre, che l’esonero dello 0,80%, eventualmente erogato soltanto sul rateo di tredicesima, non è utile per il riconoscimento dei 200 euro.

Inoltre, con il messaggio 2559/2022, pubblicato anch’esso il 24 giugno, viene fornito un esempio di autodichiarazione da far sottoscrivere ai lavoratori.

Con l’ulteriore messaggio n. 2580 del 27 giugno 2022, l’INPS comunica che è disponibile il servizio di presentazione delle domande per la richiesta dell’indennità una tantum pari a 200 euro prevista dall’articolo 32, commi 8, 11, 13 ,14, 15 e 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. È possibile presentare la domanda accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra:

·Indennità una tantum per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

·Indennità una tantum per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

·Indennità una tantum per i lavoratori autonomi occasionali;

·Indennità una tantum per i lavoratori domestici;

·Indennità una tantum per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo);

·Indennità una tantum per i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.

In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile.

I lavoratori domestici, titolari di uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022 e con reddito annuo non superiore a 35.000 euro per il 2021, possono presentare la domanda per l’accesso all’indennità una tantum fino al 30 settembre 2022, mentre l’erogazione è prevista dal mese di luglio 2022.Per le altre categorie di lavoratori sopra richiamate il termine di presentazione è stabilito al 31 ottobre 2022.

Per gli operai agricoli a tempo determnato sarà l’Inps, secondo la previsione dell’articolo 32, comma 10, del Dl 50/2022 a erogare in via automatica il bonus «a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021». Il pagamento sarà effettuato in ottobre.

Per gli stessi lavoratori agricoli non titolari di disoccupazione agricola, se occupati per almeno 50 giornate nel 2021 e con reddito inferiore a 35.000 euro, potranno richiedere il bonus all’Inps in base all’articolo 32, comma 13, del Dl 50/2022. Per gli operai a tempo indeterminato, invece, si dovrà procedere come per la generalità dei lavoratori dipendenti.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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