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Gestione separata INPS: fino al 2011 niente sanzioni per la mancata iscrizione del professionista


Ordine Informa

L’INPS nella circolare n. 107/2022, conformandosi alla sentenza della Corte Costituzionale n.104 del 22 aprile 2022 , precisa che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza e devono versare la contribuzione previdenziale alla Gestione separata, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima Gestione separata INPS fino all’anno di imposta 2011 Con tale sentenza, in particolare, la Corte Costituzionale ha statuito che “sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale”.

L’intervento della Corte ha altresì riguardato la questione delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione alla Gestione separata INPS. In particolare, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011 nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro, non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’articolo 22 della legge n. 576/1980, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’Ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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