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Gestione separata-domande ISCRO 2023 dall’8 maggio e fino al 31 ottobre 2023


Ordine Informa

L’INPS, nel messaggio n 1636 del 05 maggio 2023, ha annunciato la riapertura del canale per la presentazione delle domande ISCRO, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, cui possono fare ricorso i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
Al fine di accedere al beneficio i soggetti interessati devono presentare domanda all’INPS entro il 31 ottobre di ciascun anno. Di conseguenza, le domande relative al 2022 dovevano essere presentate entro il 31 ottobre del medesimo anno.
Decorso tale termine, il canale è stato chiuso, e verrà riaperto a partire dall’8 maggio 2023, e fino al 31 ottobre 2023, per consentire la presentazione delle nuove domande, tramite il canale dedicato presente sul sito INPS, area riservata, o tramite gli Istituti di Patronato.

I requisiti di accesso all’indennità sono stati definiti dalla già menzionata Circolare INPS n. 94/2021:

  • l’indennità può essere fruita, per un periodo di sei mesi, una volta sola nell’arco del triennio 2021-2023;
  • è necessario esercitare professione abituale di attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’art. 53 del TUIR, D.P.R. n. 917/1986 (in forma autonoma o associata) ed essere iscritti alla Gestione Separata INPS;
  • è necessario:
    • non essere titolari di pensione (salvo invalidità),
    • non risultare assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie,
    • non essere beneficiari di RDC o di indennità di disoccupazione;
    • nel caso in cui si ricoprano cariche pubbliche, è possibile accedere all’ISCRO solo se si percepisce esclusivamente il gettone di presenza;
  • è necessario essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • è necessario essere titolari di partita IVA da almeno 4 anni, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla Gestione Separata.


È altresì necessario rispettare requisiti di carattere reddituale:

  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda stessa;
  • aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito derivante dall’attività autonoma svolta non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.


Per quanto riguarda il 2023, la soglia reddituale, come risultante dalla rivalutazione, è pari a euro 8.972,04 euro .In caso di accoglimento, l’indennità è riconosciuta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, per un massimo di sei mesi, in misura pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate, con un minimo di 250 euro ed un massimo di 800 euro. Anche gli importi minimi e massimi sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente; per il 2023, tali importi minimi sono pari nella misura di 275,38 euro, e massimi pari  nella misura di 881,23 euro.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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