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Fringe benefit esenti fino a 3mila euro


Ordine Informa

Il decreto Legge n 176 del 18 novembre 2022 (cosiddetto Dl Aiuti quater) interviene  in materia di welfare aziendale tramite l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale dei benefit da 600 a 3mila euro, con particolare  attenzione  al superamento della predetta soglia , perche’ in questi casi l’intero importo dovrà essere assoggettato a imposte e contributi.

L’intervento è valido per il solo anno 2022: pertanto, diventa determinante la data del 12 gennaio 2023.

Entro tale data, i datori di lavoro dovranno decidere come e se intervenire con un piano di aiuti a favore dei propri dipendenti.

Sotto l’aspetto soggettivo, possono essere agevolati i benefit concessi a lavoratori dipendenti, alle Cococo, agli stageur, ai titolari di borsa di studio e ai componenti di consigli di amministrazione con reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Inoltre, i benefici possono essere concessi anche ad personam in quanto la norma agevolativa non richiede che i benefit debbano essere erogati alla generalità o a categorie di dipendenti.

È opportuno evidenziare che, in presenza di un accordo sindacale di secondo livello che preveda la conversione in tutto o in parte del premio di risultato detassabile in welfare, potrà essere utilizzata la nuova soglia di 3mila euro anche per riconoscere ai dipendenti il rimborso delle utenze domestiche senza alcun aumento del costo del personale.

Rientrano i voucher dei buono spesa e buono carburante, quest’ultimo considerando anche l’ulteriore soglia autonoma di 200 euro, le polizze extraprofessionali, i check up medici, ma anche, per espressa indicazione del Dl 115 per il solo anno 2022, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento, effettivamente sostenuto dal lavoratore, dal coniuge o dai familiari di cui all’articolo 12 del Tuir, delle utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Come precisato dalle Entrate (circolare 35/2022), le utenze domestiche oggetto di rimborso in esenzione dovranno riguardare immobili a uso abitativo posseduti dal lavoratore, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Sono agevolabili sia le utenze per uso domestico ripartite fra i condomini sia quelle intestate al locatore ove nel contratto di locazione sia prevista una forma di addebito analitico a carico del lavoratore locatario.

Ai fini del rimborso esentasse, il datore di lavoro potrà alternativamente acquisire e conservare la documentazione giustificatrice della somma rimborsata o richiedere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il lavoratore attesterà di essere in possesso della documentazione comprovante la tipologia di spesa. In ogni caso il lavoratore dovrà dichiarare che le fatture non sono già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, anche presso altri datori di lavoro.

Entro il 12 gennaio 2023, i datori di lavoro potranno erogare somme per utenze domestiche anche relative a fatture che saranno emesse nel 2023 purché riferibili a consumi effettuati nel 2022.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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