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Fondo patrimoniale e legittimità di ipoteca immobiliare da provare


Ordine Informa

E’ illegittima l’iscrizione ipotecaria avente a oggetto immobili conferiti in un fondo patrimoniale se l’agente di riscossione non prova che le imposte per cui procedeva erano relative ai redditi prodotti dai beni conferiti in detto fondo patrimoniale. Questa la decisione della Ctp di Reggio Emilia n. 177 del 25 settembre 2013.
La vicenda
Il procedimento trae origine dall’impugnazione innanzi al giudice tributario di un’iscrizione di ipoteca legale, ex articolo 77 Dpr 602/73, su beni immobili del contribuente facenti parte però di un fondo patrimoniale.
Lo stesso, come stabilito dall’articolo 170 C.c., comporta che i relativi beni non possano essere aggrediti per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
L’agente della Riscossione opponeva che era onere del contribuente dimostrare che i debiti per cui si procedeva non rientravano tra quelli per i quali operava la tutela legale del fondo patrimoniale; inoltre veniva eccepito che tali
debiti erano comunque anteriori rispetto alla costituzione del fondo.
Nessun dubbio sorgeva, invece, in merito all’applicabilità di quanto prescritto dall’articolo 170 C.c. all’iscrizione ipotecaria prevista dall’articolo 77 Dpr 602/73 (Cassazione 5385/13).
La decisione
La Ctp ha accolto il ricorso ritenendo illegittima l’iscrizione ipotecaria.
A tale decisione i giudici sono giunti dopo aver analizzato, alla luce della giurisprudenza di legittimità, i presupposti per l’ammissibilità dell’esecuzione dei beni conferiti in un fondo patrimoniale.
Innanzitutto viene precisato che è necessario che la fonte del debito, che consente al creditore di agire sui beni del fondo, abbia un’inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (Cassazione 12998/06).
Allo stesso tempo il divieto di esecuzione ex articolo 170 C.c. è applicabile anche per i debiti contratti anteriormente alla costituzione del fondo, salva la possibilità per il creditore di agire con l’azione revocatoria (Cassazione 15862/09).
Partendo da tali presupposti la Ctp si è chiesta se la suindicata inerenza immediata e diretta dei debiti sia caratteristica anche di quelli fiscali, derivanti da un reddito percepito e per il quale non sono state pagate le relative imposte.
A tal proposito viene rilevato come sia ovvio che detto reddito del soggetto (esecutato), che ha effettuato il conferimento dei beni nel fondo, sia servito per soddisfare i bisogni della famiglia: tale elemento è pertanto irrilevante. L’unica circostanza da verificare è, invece, se il debitore abbia o meno pagato le imposte relative al reddito prodotto direttamente dai beni conferiti nel fondo e destinati al fabbisogno della famiglia.
In conclusione, nel caso di imposte non pagate, il debito fiscale ha un‘inerenza diretta ed immediata coi bisogni della famiglia limitatamente alle imposte relative ai redditi prodotti dalle attività conferite al fondo.
Di conseguenza solo per tali imposte (ad esempio, per i redditi degli immobili conferiti), ove non vengano versate, l’agente della riscossione è legittimato ad agire esecutivamente sui beni conferiti nel fondo patrimoniale.
Da ultimo la Ctp. ha anche affermato che l’onere della prova è a carico del creditore: è pertanto quest’ultimo che deve dimostrare che le imposte per le quali è stata iniziata l’esecuzione abbiano le caratteristiche sopra indicate.
Conclusioni
La sentenza è certamente di particolare interesse visto il suo contenuto innovativo (motivo che ha spinto i giudici a compensare le spese di lite) e certamente condivisibile.
Infatti la limitazione all’azione esecutiva in base ai parametri indicati nella pronuncia in questione appare logica e coerente, anche perché basata su alcuni principi enunciati dalla Cassazione.
Vi è da sperare che in futuro si rinvengano altre sentenze dello stesso tenore.
(fonte Il Sole 24 Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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