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Esonero post parto


Ordine Informa

Dal mese di ottobre è fruibile l’esonero della contribuzione riguardante le lavoratrici madri rientrate dalla maternità nel corso del 2022, introdotto, in via sperimentale, dall’articolo 1, comma 137, della Legge 234/2021 (Bilancio 2022).

Come precisato dall’INPS, nella circolare n. 102/2022, l’utilizzo dell’esonero è subordinato al rilascio, da parte dell’istituto stesso, di uno specifico codice di autorizzazione “0U”, che le aziende devono richiedere tramite il cassetto previdenziale, specificando nome, cognome, codice fiscale della lavoratrice e la data di rientro dalla maternità. Nonostante le indicazioni contenute nella circolari siano molto chiare e semplici, alcune sedi dell’Inps non ritengono sufficiente la domanda presentata all’interno dell’applicativo del cassetto, ma chiedono di allegare un’autocertificazione aziendale contenente i medesimi dati. Altre sedi, più collaborative, hanno invece autonomamente predisposto un modulo con le informazioni necessarie.

A seguito della ricezione dell’istanza l’Inps autorizza, per singola dipendente, l’utilizzo del codice e il relativo periodo che decorre dal giorno del rientro in azienda fino ai dodici mesi successivi. Proprio il termine, indicato nella circolare n. 102/2022 come decorrente dal «mese di competenza del rientro in azienda» e per complessivi 12 mesi, lascia dubbi operativi alle aziende che elaborano le buste paga con le presenze differite o calendario sfalsato, secondo le indicazioni della delibera 5 del consiglio di amministrazione INPS del 26 marzo 1993.

Il fondato rischio è che l’ultimo mese (o frazione) di spettanza dell’esonero, ad esempio dal 1° al 5 maggio 2023 nel caso di una lavoratrice rientrata il 6 maggio 2022, non venga riconosciuto dall’INPS, in quanto le presenze di maggio saranno correttamente gestite nel cedolino di giugno 2023, periodo fuori da quello autorizzato.

Per evitare incomprensioni con l’ente e rettifiche di flussi, le aziende potrebbero, allineare, per quel solo mese, le presenze delle dipendenti (verosimilmente poche) che dovessero trovarsi in questa condizione.

Un ulteriore dubbio riguarda i casi in cui, dopo il congedo obbligatorio o tra quest’ultimo e quello parentale, la lavoratrice si assenti ad esempio per ferie (e quindi volontariamente) o per malattia (e quindi involontariamente). Tali assenze sono considerate neutre ai fini del diritto all’esonero o, come letteralmente il concetto di rientro farebbe ritenere, inibiscono tale diritto? È molto importante che l’INPS chiarisca questo aspetto, anche perché sembrerebbe che le istanze siano differentemente trattate dalle singole sedi territorialmente competenti. Inoltre, in fase di restituzione dell’esonero afferente a periodi arretrati, cioè da gennaio a settembre 2022, recuperabile entro il flusso di competenza di dicembre, il datore di lavoro dovrà ricordarsi di assoggettare tali importi a tassazione separata, in quanto nei mesi in cui sono stati trattenuti come contributi previdenziali obbligatori hanno abbattuto l’imponibile fiscale.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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