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Durante le ferie, stipendio non inferiore rispetto alle giornate in presenza


Ordine Informa

Nella sentenza 20216/2022 del 23 giugno la Cassazione, in merito al calcolo della retribuzione del lavoratore durante il periodo di ferie, rispetto a quella erogata per la normale attività lavorativa, viene dichiarata la nullità della clausola del CCNL Trasporto Aereo, che esclude l’indennità di volo integrativa dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale.

Tale principio di diritto si rifletterà anche su altri settori in cui i contratti collettivi prevedono un trattamento economico, per i giorni di ferie, diverso e meno favorevole rispetto alle giornate di presenza.

Il ragionamento della Cassazione parte dai principi espressi dalla Corte di giustizia UE, secondo cui l’erogazione al lavoratore di una retribuzione sensibilmente inferiore durante le giornate di ferie ha un effetto potenzialmente dissuasivo rispetto al loro godimento e, per tale ragione, è incompatibile con i principi comunitari. La sentenza, tuttavia, contiene due importanti passaggi argomentativi che dovrebbero attenuare le conseguenze per i datori di lavoro.

In primo luogo, la declaratoria di nullità della clausola del CCNL è circoscritta al periodo minimo di ferie annuali (quattro settimane), oggetto della disciplina comunitaria. Per i giorni eccedenti il periodo minimo di ferie, la Cassazione conferma l’orientamento secondo cui la determinazione della retribuzione è rimessa alla contrattazione collettiva.

Un ulteriore elemento valorizzato dalla Corte di legittimità, è la consistente incidenza (circa il 30%) dell’indennità integrativa rispetto al trattamento spettante al personale .

L’inclusione nella retribuzione feriale di una voce retributiva integrativa sembra discendere dalla misura in cui essa è in grado di incidere sulla determinazione del lavoratore di fruire o meno delle ferie minime, dovendosi valutare se possa, anche solo potenzialmente, avere un effetto dissuasivo.

La trasposizione dei suddetti principi comunitari da parte della Cassazione desta notevoli perplessità, posto che nell’ordinamento italiano il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile e tutelato da un articolato apparato sanzionatorio. In altri termini, nella disciplina nazionale il lavoratore non è libero di rinunciare al godimento delle ferie maturate e, quindi, non può esserne dissuaso.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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