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Doppia stretta su ruoli e crediti INPS nelle compensazioni in F24


Ordine Informa

All’articolo 23 della bozza della manovra di Bilancio 2024 , vi sono novità in relazione ai contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi superiori a 100mila euro, per i quali i termini di pagamento sono scaduti e sono ancora dovuti pagamenti o non sono in essere provvedimenti di sospensione; difatti per essi è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione con i versamenti da fare con il modello F24. Il divieto alla compensazione cessa solo dopo la completa rimozione delle violazioni contestate. Un’altra novità riguarda l’impiego delle eccedenze INAIL e INPS, per le quali si dovranno usare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Al divieto sulle compensazioni, in caso di debiti a ruolo per importi superiori a 100mila euro, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37, commi 49-ter e 49-quater, del Dl 223/2006. Questi commi stabiliscono che l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento, modello F24, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Se, all’esito del controllo, il credito risulta correttamente utilizzato, o decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è valida e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati (comma 49-ter). Se, dopo il controllo, i crediti indicati nei modelli F24 presentati, si rivelano in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa. Le nuove regole sulle compensazioni si aggiungono a quella già esistente, che vieta la compensazione dei crediti fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, DL 78/2010). Il divieto scatta in caso di debiti scaduti iscritti a ruolo per Iva, Irpef, Ires, Irap e addizionali sui tributi diretti. È ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Il divieto alla compensazione dei crediti, fino a concorrenza dei debiti iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro, obbliga i contribuenti a verificare, prima di tutto, la posizione con l’agente della Riscossione. I debiti a ruolo a titolo definitivo, che non si possono compensare, sono le imposte erariali e relativi accessori, gli aggi e le spese per l’agente della riscossione, per i quali è scaduto il termine di pagamento. C’e’ da chiarire come si concilieranno le nuove regole sul divieto alla compensazione in caso di debiti a ruolo per importi superiori a 100mila euro, rispetto alla attuale norma che vieta la compensazione dei crediti fino a concorrenza dell’importo dei debiti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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