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Domanda per l’una tantum Autonomi in scadenza il 30 aprile


Ordine Informa

Entro il prossimo 30 aprile i lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS , per  ricevere l’una tantum da 200 euro (eventualmente incrementata di 150 euro) dovranno presentare apposita domanda all’Inps.
I requisiti:

• Avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 oppure avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021 (nel secondo caso l’indennità una tantum è riconosciuta nella misura di 350 euro, anziché nella misura di 200 euro);

• Essere già iscritti alla gestione autonoma dell’INPS con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;

• Avere un’attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;

• Avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;

• Non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;

• Non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.


La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”  seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; selezionare la voce corrispondete alla categorie di appartenenza fra quelle indicate di seguito che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum – Autonomi Senza Partita IVA”:

Si ricorda che qualora il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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